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Ospite
L'impugnazione di una delibera per mancata ricezione della convocazione può essere fatta non solo dal diretto interessato ma anche da qualsiasi dissensenziente o astenuto perchè così dispone l' Art. 66 DACC al comma
i dissenzienti possono chiedere l'annullamento delle delibere a cui hanno votato contro ma non perchè non è stato convocato un avente diritto; solo gli assenti perché non ritualmente convocati possono sostenere come motivo l'irritualità della convocazione.
Sulla legittimazione in caso di omessa convocazione, la Giurisprudenza ha voluto così concludere (anche alla luce della Riforma 2012):
colui che è stato regolarmente convocato (pur se assente o dissenziente) non è legittimato a proporre azione di annullamento per la mancata convocazione di altro condòmino e ciò per mancanza d'interesse (vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica” Cassazione n. 9082/2014).
Questa la motivazione data dalla Suprema Corte: "tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) - seppure non direttamente applicabile ratione temporis - è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati"
P.S. personalmente la ritengo una "lettura" forzata dell'art.66 disp. att. ma allo stato dell'arte poco importa: così (per ora) ritiene la Cassazione