condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
se fosse cosi:se ci fossero errori che al momento sfuggono per la fretta e sopratutto confusione,e si approva il bilancio sarebbero sanati oppure il bilancio va modificato?il bilancio non si legge in assemblea,anche perche'
devono essere verificate tutte le pezze giustificative.no-no-no me lo invii prima.e se esistono degli errori devono essere corretti con un nuovo bilancio.quello puo' essere consegnato prima della riunione.altrimenti le riunioni
durerebbero giorni.la sentenza dice documentazione(equivalente le pezze giustificative).
....
La Sentenza dice chiaramente;
In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, .... (Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940)
Quindi si parla di SEDE di approvazione ovvero al momento dall'assemblea e non prima (ovviamente nulla lo vieta).
Solo per tua soddisfazione prova ad impugnare la delibera se l'amministratore non ti invia tutta la documentazione prima dell'assemblea, ma la porta in sede di approvazione (cioè in assemblea), e poi dimmi come è andata.
Ripeto, non esiste nessuna Legge che imponga l'invio della documentazione ai condomini, però deve essere disponibile alla visione in qualsiasi momento e non solo prima della riunione, anche in tutto il periodo dell'anno, senza che sia necessario motivare la richiesta (--> Cassazione, sez. seconda civ., 29.11.2001 n.15159)
Quindi hai tutto il tempo per visionare i documenti prima dell'assemblea senza sia necessario che l'amministratore li invii a tutti i condomini, ovvero se uno vuole se li va a controllare nell'ufficio dell'amministratore (prima dell'assemblea) e/o chiede le copie a pagamento.
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
non mi piace stare a discutere.continui a parlare dei documenti io parlo di bilancio,e se e' stato fatto correttamente.ti allego:
Per quali motivi i condomini possono impugnare il regolamento di condominio? Ce lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5254, pubblicata il 4 marzo 2011. Prima d’entrare nel merito della vicenda vale la pena accennare per sommi capi alla nozione di rendiconto ed alle sue principali caratteristiche.
Il rendiconto condominiale (sia esso preventivo o consuntivo) ha il precipuo compito di consentire una quantificazione delle spese (da sostenersi o quelle sostenute) necessarie per la gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonche’ alla sua ripartizione tra tutti i condomini.
Il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore di condominio. Tale incombenza deve essere assolta al termine di ogni anno di gestione. La mancanza presentazione all’assemblea del rendiconto, per due anni di seguito, consente ad ogni condomino di agire in giudizio per la revoca del proprio mandatario (art. 1129 c.c.).
Il codice civile non prevede espressamente la maggioranza necessaria per l’approvazione del bilancio annuale. In ragione di cio’ non v’e’ motivo per non ritenere che lo stesso debba possa essere deliberato:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e quanto meno 500 millesimi;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno 333 millesimi (si veda art. 1136 c.c.).
Una volta approvata, al pari di ogni altra deliberazione, quella contenente il rendiconto e il relativo piano di riparto e’ obbligatoria per tutti i condomini (art. 1137 c.c.). La maggiore incisivita’ di questa decisione assembleare sta nel fatto che ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore, sulla base del bilancio approvato dall’assise, puo’ chiedere ed ottenere all’Autorita’ giudiziaria decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Come ogni decisione della riunione condominiale anche la deliberazione di approvazione del rendiconto puo’ essere sottoposta ad impugnazione nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c., se annullabile, o in ogni tempo se nulla.
Per quali motivi si puo’ decidere di contestare il rendiconto? Un esempio su una diversa questione aiutera’ a capire meglio questa domanda: si ponga il caso di un’assemblea che nomini l’amministratore. Ogni condomino potra’ contestare le modalita’ di nomina (es. mancanza del quorum necessario) ma non anche la scelta in se’ (salvo il caso in cui la stessa contrasti con il regolamento condominiale ma in tal caso appunto ad essere violata e’ una norma del regolamento). In sostanza una simile deliberazione puo’ essere impugnata solamente per motivi di legittimita’ e non anche di merito. Il discorso non e’ differente per cio’ che concerne il regolamento condominiale. Ce lo ricorda la Cassazione con una recente pronuncia. Nella sentenza n. 5254 dello scorso 4 marzo, si legge, infatti, che “la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimita’, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, percio’, annullabile” (cosi’ Cass. 4 marzo 2011 n. 5254). Come dire: il condomino puo’ contestare che le spese per la manutenzione del giardino siano ripartire in parti uguali e non sulla base dei millesimi di proprieta’ ma non anche che per il medesimo servizio sia stata scelta l’impresa Alfa piuttosto che quella Beta.
credo che la spiegazione sia sufficente.:daccordo:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque non dici quando l'amministratore deve presentare il resoconto e non lo dice neppure il Codice Civile;
- cc art 1130 ... Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Per cui l'amministratore si potrà limitare di avvisare i condomini dell'assemblea (con invito) e scrivere all'OdG "visione resoconto e approvazione bilancio"
Portare tutto il fardellone (con tutte le ricevute le patrizioni ecc ecc) in sede d'assemblea, oppure i condomini, come ho detto prima si recheranno qualche giorno prima della riunione a visionare tutto quello che desiderano.
Così è tutto in regola ed è inoppugnabile, senza dimenticare che i documenti devono essere visionabili anche in sede d'assemblea.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Comunque non dici quando l'amministratore deve presentare il resoconto e non lo dice neppure il Codice Civile;
- cc art 1130 ... Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Per cui l'amministratore si potrà limitare di avvisare i condomini dell'assemblea (con invito) e scrivere all'OdG "visione resoconto e approvazione bilancio"
Portare tutto il fardellone (con tutte le ricevute le patrizioni ecc ecc) in sede d'assemblea, oppure i condomini, come ho detto prima si recheranno qualche giorno prima della riunione a visionare tutto quello che desiderano.
Così è tutto in regola ed è inoppugnabile, senza dimenticare che i documenti devono essere visionabili anche in sede d'assemblea.

...te lo immagini se ci chiamassero a controllare il lavoro di un cuoco che ha cucinato un manicaretto, e lui ci porta a casa tutti gli ingredienti ed anche il libro di cucina, e "ci lascia il tempo di visionare tutto ciò che desideriamo"!

...credo che saremmo divertenti!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
...te lo immagini se ci chiamassero a controllare il lavoro di un cuoco che ha cucinato un manicaretto, e lui ci porta a casa tutti gli ingredienti ed anche il libro di cucina, e "ci lascia il tempo di visionare tutto ciò che desideriamo"!

...credo che saremmo divertenti!
Infatti, l'amministratore non è obbligato ad inviare ai condomini tutta la documentazione, ma loro possono controllare, però è sufficiente che presenti il rendiconto in assemblea :daccordo:
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
allego questo spero che ti basti:non mi interessa la documentazione ma il rendiconto si.altrimenti delibero su cosa.su un bilancio che non conosco.nelle precedenti e' specificato i termini degli eventuali ricorsi.nel merito non nella forma.


Il bilancio consuntivo elenca tutte le uscite e le entrate nell'arco di un esercizio condominiale tirando le dovute somme e può essere analitico (cioè dettagliato, nel senso che ogni singola spesa e/o entrata viene menzionata con la rispettiva data) o sintetico (sommario, nel senso che non vengono menzionati i singoli movimenti, bensì soltanto la somma degli importi di gruppi di spese, come ad es. "Spese Bancarie"). È buona consuetudine sottoporre tale rendiconto al controllo dettagliato da parte di almeno due condòmini incaricati a tal fine (i cosiddetti revisori dei conti). I revisori dei conti devono poter confrontare le singole voci di bilancio con la documentazione raccolta dall'amministratore. Resta comunque diritto di ciascun condomino la possibilità di consultare la documentazione del condominio, purché ciò non costituisca intralcio al lavoro dell'amministratore.
Gli importi del bilancio consuntivo devono quindi essere ripartiti tra le varie porzioni materiali del condominio secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento condominiale e/o dall'assemblea (tali criteri sono di solito condensati in cosiddette tabelle millesimali). Mentre non dovrebbe essere difficile interpretare il rendiconto delle entrate e delle uscite, può talvolta risultare arduo comprendere il bilancio ripartito sulle varie unità.
Il bilancio preventivo, che si basa solitamente sul bilancio consuntivo precedente, costituisce una stima delle spese condominiali da affrontare nel nuovo esercizio e, come il bilancio consuntivo, è soggetto all'approvazione dell'assemblea. Nel "Bilancio Preventivo per Conto" sono elencate le spese previste (eventualmente raggruppate in categorie più ampie e di facile comprensione) con i relativi importi. Una volta che l'assemblea ha approvato il preventivo di spesa si passa alla suddivisione degli importi come avviene con i consuntivi, in modo da stabilire approssimativamente l'entita' della spesa per ciascuna porzione materiale tenuto conto del saldo nel consuntivo precedente (si parla di ripartizione del preventivo). Il bilancio preventivo viene inviato ai condomini prima della riunione condominiale in cui dovrebbe essere approvato. Sia il bilancio preventivo per conto, sia quello ripartito per unità sono redatti in modo analogo ai bilanci consuntivi e le rispettive ripartizioni.
Le rate sono un acconto delle spese condominiali che sono previste in un determinato periodo. Alla chiusura dell'esercizio contabile si calcola quanto effettivamente è stato speso per ciascuna porzione materiale (vedere IL bilancio consuntivo) e si controlla quali condomini hanno dato in acconto più di quanto e' stato effettivamente speso per le loro unita' e quali hanno versato di meno. Il prospetto delle rate si basa completamente sul bilancio preventivo, e non e' altro che l'indicazione degli importi, con la rispettiva data di scadenza, che ciascun condomino deve versare al condominio.
I criteri di ripartizione, che devono seguire le disposizioni di legge, sono fissati nel regolamento condominiale e/o vengono stabiliti in assemblea e sono strettamente collegati alle tabelle di ripartizione (di solito sono le cosiddette tabelle millesimali), tanto che di solito queste tabelle sono sufficienti a esprimere in modo condensato eppure esaustivo tutti i criteri di ripartizione. Possono però darsi alcuni casi particolari, in cui determinate spese non sono attribuibili ad un'unica tabella, bensì devono essere ripartite secondo più tabelle. Un esempio chiarirà meglio la questione: supponiamo di avere delle tabelle millesimali distinte per il giroscala e per i garage, e che tuttavia vi siano un unico contatore ed un'unica bolletta dell'energia elettrica per entrambe le aree. Tale bolletta andrà suddivisa in parte su una tabella, in parte sull'altra secondo proporzioni previste dall'assemblea, facendo quindi entrare in gioco un ulteriore criterio di ripartizione rispetto alle tabelle.
È dunque chiaro che ciascuna voce di spesa del bilancio è associata ad una o più tabelle millesimali. Facciamo inoltre notare che i criteri di ripartizione non sono inviati ai condomini prima di ogni assemblea perché, salvo nuove delibere dell'assemblea, essi rimangono invariati nel tempo e possono quindi essere individuati attraverso la lettura dei verbali in cui sono stati fissati. E' tuttavia garantita a tutti i condomini la possibilita' di conoscere in ogni momento gli attuali criteri di ripartizione, quindi anche le associazioni delle voci del bilancio alle differenti tabelle di ripartizione, facendone esplicita richiesta all'amministratore oppure.
Si può affermare che i criteri di ripartizione sono il genere che racchiude in se la specie, cioe' le tabelle millesimali o altre tabelle di ripartizione.
Tutti i criteri di ripartizione, ivi comprese le tabelle millesimali, possono essere modificati dall'assemblea dei condomini, purche' vi siano le maggioranze necessarie.
Principio di cassa
Secondo questa procedura, nell'esercizio contabile si tiene conto soltanto delle spese e delle entrate effettivamente avvenute nel periodo dell'esercizio, non gia' delle spese che si riferiscono a tale periodo ma che sono ancora da pagare (fatto sovente con le bollette, la cui fattura e' emessa con una data dell'esercizio contabile precedente, mentre la scadenza di pagamento ricade nell'esercizio successivo); questo modo di operare garantisce una perfetta coincidenza dei movimenti bancari (estratto conto) con i movimenti registrati nella contabilita' di condominio, permettendo di conseguenza un facile controllo della gestione ma, d'altro canto, comporta una certa imprecisione nell'attribuzione di determinate spese a determinati condomini piuttosto che ad altri (soprattutto nel caso di subentri di proprieta', di nuovi inquilini, ecc.) e nella redazione dei preventivi di spesa. Anche il confronto tra preventivo e consuntivo spesso non ha piu' senso.
Principio di competenza
Secondo questo modus operandi nel bilancio consuntivo vanno inserite tutte le voci di entrata e di uscita che si riferiscono ad un esercizio contabile prescindendo dal fatto che siano state pagate o meno. Seguendo il principio di competenza e' possibile fare dei preventivi di spesa molto precisi ed inoltre, nel caso di subentri, il nuovo proprietario non si trova a dover contribuire a spese che riguardano periodi precedenti al suo subentro. I bilanci societari seguono per lo più questo metodo, nonostante risulti meno intuitivo a molte persone. Si tenga tuttavia presente che i bilanci societari seguono in generale regole diverse dai bilanci di condominio; questi ultimi infatti sono piu' simili a dei rendiconti economici.
 

condobip

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allego questo spero che ti basti:non mi interessa la documentazione ma il rendiconto si.altrimenti delibero su cosa.su un bilancio che non conosco.nelle precedenti e' specificato i termini degli eventuali ricorsi.nel merito non nella forma.
Infatti, nessuno ti dice che l'amministratore non deve presentare il resoconto, ma lo può fare in sede d'assemblea, ossia non è scritto da nessuna parte che devi averlo prima

p.s. quando si cita qualche link è bene specificare da dove lo si è copiato;
http://www.qubiko.com/qk/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=68
 

uragano

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be allora te lo dico in modo diverso:se ha sbagliato a fare i conti cosa si fa,si approva o si fa una nuova riunione.
aggiusta il bilancio durante l'assemblea.
approvo per poi contestare.(se approvo anche se poi si dice che verra'corretto e non lo fa e' valido e pago)viene inviato prima proprio per questi motivi.cosi e' possibile correggere prima dell'assemblea.
ognuno verifica che le quote siano corrette,altrimenti quando finisce la storia mai.non ho mai contestato delle pezze giustificative,se proprio voglio essere pignolo,pago le fotocopie e me le invia.spulcio fino all'ultima virgola.
link studio coppola amministrazioni condominiali.non volevo fare pubblicita'.altri articoli li trovi su aduc.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
be allora te lo dico in modo diverso:se ha sbagliato a fare i conti cosa si fa,si approva o si fa una nuova riunione.
aggiusta il bilancio durante l'assemblea.
approvo per poi contestare.(se approvo anche se poi si dice che verra'corretto e non lo fa e' valido e pago)viene inviato prima proprio per questi motivi.cosi e' possibile correggere prima dell'assemblea.
ognuno verifica che le quote siano corrette,altrimenti quando finisce la storia mai.non ho mai contestato delle pezze giustificative,se proprio voglio essere pignolo,pago le fotocopie e me le invia.spulcio fino all'ultima virgola.
link studio coppola amministrazioni condominiali.non volevo fare pubblicita'.altri articoli li trovi su aduc.
Se l'amministratore ha errato i conteggi NON si approva.
Come ti ho detto NON è scritto da nessuna parte che l'amministratore deve inviare il resoconto prima dell'assemblea, ovvero lui è solo obbligato a presentarlo alla fine dell'anno della sua gestione (cc art. 1130 e se non lo presenta per due anni è passibile di revoca su ricorso di ciascun condomino --> art. 1129 cc).
Per contro, come ti ho già detto per snellire la procedura in assemblea è consuetudine (non obbligo) inviare un resoconto intelligibile ai condomini con le voci di entrata e di uscita e le quote di ripartizione, ma ripeto non è un obbligo inviarlo prima dell'assemblea, ovvero l'amministratore lo presenta in assemblea e non commette nessuna infrazione al Codice Civile (praticamente come il cuoco che ti presenta il piatto in tavola bell'e pronto)
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
La consuetudine, anche detto uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi obbligatorio.

Esistono tre diversi generi di consuetudini:

Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
la consuetudine è costituita da due elementi:

L'elemento oggettivo altrimenti detto repetita juvant: la ripetizione del comportamento nel tempo.
L'elemento soggettivo o psicologico l'Opinio juris sive necessitatis: la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio

Concludendo: tra i membri della comunità se si pone in essere un comportamento costante quindi ripetuto nel tempo questo diviene un precetto giuridicamente obbligatorio ovvero una norma giuridica non scritta e di carattere generale.
da wikipedia-e con questa chiudo.
 

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