condobip

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La consuetudine, anche detto uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi obbligatorio.

Esistono tre diversi generi di consuetudini:

Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
la consuetudine è costituita da due elementi:

L'elemento oggettivo altrimenti detto repetita juvant: la ripetizione del comportamento nel tempo.
L'elemento soggettivo o psicologico l'Opinio juris sive necessitatis: la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio

Concludendo: tra i membri della comunità se si pone in essere un comportamento costante quindi ripetuto nel tempo questo diviene un precetto giuridicamente obbligatorio ovvero una norma giuridica non scritta e di carattere generale.
da wikipedia-e con questa chiudo.
Uragano, la domanda iniziale era differente, ed è a questa che ho sempre risposto, perciò riletti su questa frase;
l'amministratore non è obbligato a inviare il resoconto assieme all'invito dell'assemblea
che ti piaccia o no, è così.

Lascia perdere wikipedia, non è fonte di Diritto è una enciclopedia scritta da forumisti, anche io posso collaborare.
 

uragano

Membro Attivo
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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. La consuetudine:
La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza. Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo
della consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac necessitatis”).
Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di comportamenti (riconosciuti dal corpo sociale) che disciplinano i rapporti fra organi costituzionali: ad esempio, le consultazioni del Presidente della Repubblica nel corso della formazione del nuovo Governo.
Una ulteriore tipologia di consuetudine è quella sancita dall’articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento alle consuetudini internazionali: non si tratta di
nei trattati bensì di regole non scritte e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L’adeguamento dell’ordinamento italiano
norme che hanno origine
alle consuetudini internaz
ionali è automatico.
Torna alla SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO prima pagi
www.anpsa.it/FONTI1.pdf
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. La consuetudine:
La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza. Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo
della consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac necessitatis”).
Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di comportamenti (riconosciuti dal corpo sociale) che disciplinano i rapporti fra organi costituzionali: ad esempio, le consultazioni del Presidente della Repubblica nel corso della formazione del nuovo Governo.
Una ulteriore tipologia di consuetudine è quella sancita dall’articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento alle consuetudini internazionali: non si tratta di
nei trattati bensì di regole non scritte e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L’adeguamento dell’ordinamento italiano
norme che hanno origine
alle consuetudini internaz
ionali è automatico.
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E che c'entra tutto questo con il tema in esame?
agostino070740 nel suo primo post ha detto che l'amministratore ha consegnato la convocazione per l'assemblea ordinaria, nella ripartizione delle spese gestione 2010/11 non è stato indicato il totale costo per singola scala (soltanto il complessivo ); nel tabulato del preventivo 2011/2012 mancano sia il piano di ripartizione che la relativa rateizzazione, mica ha detto che la consuetudine era quella che doveva consegnarla.
E poi come ho già ribadito più volte, non c'è nessun obbligo per l'amministratore di allegare il resoconto alla convocazione (salvo un Regolamento Condominiale lo preveda), se tu mi dimostri con una norma o Legge specifica per questo argomento che lo imponga hai completa ragione

e poi che c'entra l'art. 10 della Costituzione?? MHA????
Lo copio per onor di cronaca;

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.


Quindi ti consiglio di ritornare nell'argomento del tema in esame (convocazione de''assemblea e rendiconto) senza spaziare per l'etere
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
il riparto fa parte integrante del bilancio,pertanto deve essere consegnato con la lettera di convocazione.l'amministratore deve allegare il riparto in modo che tu possa valutare se il bilancio e' corretto,e in modo che tu possa eventualmente formulare le modifiche da approntare prima della discussione
stessa.diffidalo dal farlo-con raccomandata a mano se il tempo e' poco.
La ripartizione ci è stata consegnata ed è relativa ad ogni condomino ma non sono stati indicati i totali per ogni scala che sono 11 . Mentre ci è stato consegnato il preventivo ma non il piano di riparto e di rateazione che a dire dell'amministratore ci verranno consegnati dopo l'approvazione del preventivo. Per quanto riguarda il "conto economico e lo stato patrimoniale ci verrà consegnato durante l'assemblea. Quindi il nuovo amm.re ritiene di agire correttamente anche se in contrasto con i precedenti amministratori che fornivano regolarmente i condomini di detta documentazione ( totali per scala,piano di riparto preventivo,conto economivo e stato patrimoniale) tassativamente prima dell'assemblea e non dopo o durante, perciò l'attuale amm.re si sta comportando regolarmente o si è inventato un nuovo metodo? Grazie e scusa se faccio fatica a capire. Agostino
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi trovo d'accordo con condobip sul NON obbligo di consegnare i conteggi completi prima dell'assemblea, ma che senso ha ? Che scopo ha consegnare l'elenco delle spese in consuntivo e il riparto un pezzo alla volta ?
Ovvio che un amministratore che non ha nulla da nascondere consegna per tempo, ben prima dell'assemblea, l'elenco delle spese e i riparti sui quali ogni condomino potrà porre domande e chiedere chiarimenti ai quali l'amministratore risponderà e, se del caso, esibirà in assemblea le pezze giustificative.
Ma se i condomini non hanno ben chiara la situazione completa prima dell'assemblea come fanno a prepararsi le domande ed estrapolare i punti da chiarire per la discussione e la successiva approvazione ?
Quanto durerebbero le assemblee se tutti dovessero in tale sede esaminare la documentazione ?
E' una questione di logica e di corretta prassi, non tanto di diritto.
Per questo consiglio, nel caso l'amministratore abbia questo brutto vizio, di farglielo capire inserendo a verbale la richiesta di ottenere l'elenco delle spese e il riparto almeno 8 gioni prima dell'assemblea, ovvero di astenersi dall'approvazione (non votare contrario, la qual cosa non ha senso) del consuntivo per mancata presa visione dei riparti.
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Uragano, la domanda iniziale era differente, ed è a questa che ho sempre risposto, perciò riletti su questa frase;
l'amministratore non è obbligato a inviare il resoconto assieme all'invito dell'assemblea
che ti piaccia o no, è così.

Lascia perdere wikipedia, non è fonte di Diritto è una enciclopedia scritta da forumisti, anche io posso collaborare.

anche le mie domande iniziali erano diverse e forse formulate non chiaramente.Mi dispiace di aver creato delle polemiche anche se per me molto istruttive . In 40 anni di partecipazioni alle assemblee condominiali /N° 3 ogni anno, tutti gli amministratori hanno sempre consegnato ai condomini prima dell'assemblea (nel ns. regolamento 15 gg.) i consuntivi con le ripartizioni nominali e totali per ogni scala, i preventivi con allegati i piani di riparto e relative rate con date prefissate ma modificabili ovviamente, inoltre in allegato anche il conto economico e lo stato patrimoniale . Ritengo che ogni buon amministratore segua tale procedura a prescindere dall'obbigo di legge o consuetudine . Perciò non confondiamo con il diritto di ogni condomino di esaminare la documentazione giustificativa delle spese condominiali che potranno essere visionate presso lo studio dell'amm.re , Io ho conosciuto un solo amm.re che in assemblea si portava i raccoglitori con fatture,estratto conto ecc... era tanto onesto che amministrò il condominio per oltre 30 anni . A presto,ciao.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Perciò non confondiamo con il diritto di ogni condomino di esaminare la documentazione giustificativa delle spese condominiali che potranno essere visionate presso lo studio dell'amm.re , Io ho conosciuto un solo amm.re che in assemblea si portava i raccoglitori con fatture,estratto conto ecc....
Infatti, non ho mai detto il contrario di ciò che stai dicendo, anzi ...
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Infatti, non ho mai detto il contrario di ciò che stai dicendo, anzi ...

e quindi l'amm.re nella ripartizione del consuntivo (consegnato prima dell'assemblea) deve indicare anche i totali per ogni scala ?
deve allegare al preventivo il piano di riparto e le rate oltre al conto economico e stato patrimoniale prima dell'assemblea ?
come rispondi? grazie.
 

condobip

Membro Storico
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e quindi l'amm.re nella ripartizione del consuntivo (consegnato prima dell'assemblea) deve indicare anche i totali per ogni scala ?
deve allegare al preventivo il piano di riparto e le rate oltre al conto economico e stato patrimoniale prima dell'assemblea ?
come rispondi? grazie.
Io ho detto che hai il diritto di visione dei documenti prima e durante l'assemblea e che la documentazione deve trovarsi in sede d'assemblea, rileggi il mio 1° post:

Semplicemente potresti relativamente "ritardare" la delibera fino a che i documenti non sono visibili in assemblea e tu avrai "con molta calma" visionato e verificato ogni documento, perchè hai (tu come tutti i condomini) il diritto di visione delle documentazione e verifica prima della delibera d'approvazione del consuntivo con tutte le partizioni riguardanti ogni condomino. scritto il 29-11-2011 20:00
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Invia una raccomandata all'amministratore e chiedi di inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea l'argomento: "Definizione della documentazione da fornire ai condomini prima dell'assemblea e termini minimi di invio". Poi in assemblea ne discuterete e delibererete. A quel punto l'amministratore non può sottrarsi al volere dell'assemblea.
 

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