Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Se convoco l' assemblea senza conoscere tutti i recapiti dei condomini è quindi con ampie possibilità di "saltarne" qualcuno, non presto il fianco ad una impugnazione e conseguente invalidamento?
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
La legge di riforma del condominio (220/2012) ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di chiedere la convocazione di assemblea. Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa.
La richiesta di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in base all’articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora non vi provveda l’amministratore, è rimasta immutata ed è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. E la possibilità per i richiedenti di convocare anche l’assemblea scatta, quando, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’amministratore non la convochi.
Tre eccezioni sono poi state introdotte dalla legge di riforma, per cui l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea su richiesta proveniente anche da un solo condomino quando:
• sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo 1120, comma 2, n.1, 2 e 3); la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta (articolo 1120, comma 2, Codice civile);
• siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio. La convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (articolo 1129, comma 11, Codice civile);
• vuole fare cessare attività che violino e incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie (articolo 1117 quater Codice civile).
Ricevuta la richiesta di assemblea, la convocazione è, in linea di principio, un atto dovuto e riservato dell’amministratore (un’eccezione è prevista dall’articolo 65 delle disposizioni di attuazione del Codice civile il quale attribuisce al curatore speciale, nominato ex articolo 80 Codice procedura civile quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore, il potere di convocare l’assemblea su richiesta anche di un solo condòmino che intenda iniziare o proseguire una lite contro i condomini, per avere istruzioni sulla condotta di una lite).
Esiste poi il caso dell’assemblea per istruzioni su una lite in corso (articolo 65 delle disposizioni di attuazione), richiedibile anche da un solo condomino ma che va convocata dal curatore speciale quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore).
L’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può, infine, eccezionalmente, essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando:
• manchi l’amministratore, per esempio perché deceduto, scomparso, o quando i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni);
• l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, richiesti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Attenzione: solo in quest’ultimo caso il singolo condomino ha la speciale possibilità di procedere immediatamente alla convocazione «senza il rispetto di alcuna formalità».
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In poche parole, l'amministratore in carica è obbligato a convocare l'assemblea se la richiesta viene fatta da minimo 2 condomini in possesso complessivamente di almeno 1/6 dei millesimi;
Se non lo fa entro 10 gg, i richiedenti possono convocare l'assemblea di propria iniziativa;
In base alla Riforma del condominio (L.11/12/2012 n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), in caso di particolari violazioni (es.: mancata apertura di un c/c condominiale), anche 1 solo condomino può chiedere la convocazione dell'assemblea o la revoca dell'amministratore all'autorità giudiziaria, in seguito a mancata decisione dell'assemblea;
Nessun risarcimento è dovuto all'amministratore uscente in caso di revoca alla scadenza del mandato, o prima della stessa per "giusta causa"; in caso contrario, l'amministratore destituito può richiedere un risarcimento del danno;
E' essenziale, prima di inviare la lettera di revoca all'amministratore in carica, aver contattato un nuovo amministratore che sia disponibile ad assumere la gestione del condominio al compenso stabilito;
La revoca dell'amministratore uscente e la nomina del sostituto dovranno avvenire contestualmente, nel corso della medesima assemblea, alla quale dovranno partecipare i proprietari di almeno 501 millesimi del valore complessivo dello stabile;
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Per quanto riguarda la mancata consegna, da parte dell'amministratore uscente dell'anagrafica condominiale, vi consiglio di far inviare allo stesso una lettera di diffida che contenga un termine perentorio.
Qualora la stessa non sortisse effetto, e l'amministratore si opponesse alla consegna anche ad un vs delegato ad Hoc, si potrebbe pensare di depositare un ricorso ex art 700 c.p.c dinanzi al Tribunale competente .
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
In poche parole, l'amministratore in carica è obbligato a convocare l'assemblea se la richiesta viene fatta da minimo 2 condomini in possesso complessivamente di almeno 1/6 dei millesimi;
Se non lo fa entro 10 gg, i richiedenti possono convocare l'assemblea di propria iniziativa;
In base alla Riforma del condominio (L.11/12/2012 n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), in caso di particolari violazioni (es.: mancata apertura di un c/c condominiale), anche 1 solo condomino può chiedere la convocazione dell'assemblea o la revoca dell'amministratore all'autorità giudiziaria, in seguito a mancata decisione dell'assemblea;
Nessun risarcimento è dovuto all'amministratore uscente in caso di revoca alla scadenza del mandato, o prima della stessa per "giusta causa"; in caso contrario, l'amministratore destituito può richiedere un risarcimento del danno;
E' essenziale, prima di inviare la lettera di revoca all'amministratore in carica, aver contattato un nuovo amministratore che sia disponibile ad assumere la gestione del condominio al compenso stabilito;
La revoca dell'amministratore uscente e la nomina del sostituto dovranno avvenire contestualmente, nel corso della medesima assemblea, alla quale dovranno partecipare i proprietari di almeno 501 millesimi del valore complessivo dello stabile;
D' accordo. Questo lo sapevamo già. Il problema nasce quando non si conoscono tutti i recapiti dei condomini e l' amministratore non li fornisce, vuoi per impossibilità (magari è scappato con la cassa. ....) o per "creare noie " al Condominio. A questo punto, l' Assemblea è o non è valida?
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
La richiesta con il termine perentorio è stata avanzata già con la richiesta di convocazione. Se dovessimo usare l' art. 700, credo che la riunione si accorgerebbe almeno alla fine del 2017........
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Per esperienza, le dico che l'udienza ex art 700 c.p.c., trattandosi di procedimento speciale, viene solitamente fissata, anche presso il Tribunale di Velletri, competente territorialmente entro 1 o 2 settimane.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Avete provato a far chiamare l'amministratore da un avvocato o fargli scrivere da un collega.
Mi sono trovata a chiudere posizioni con il solo inoltro di una "banale" lettera su carta intestata
 

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