Se convoco l' assemblea senza conoscere tutti i recapiti dei condomini è quindi con ampie possibilità di "saltarne" qualcuno, non presto il fianco ad una impugnazione e conseguente invalidamento?
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D' accordo. Questo lo sapevamo già. Il problema nasce quando non si conoscono tutti i recapiti dei condomini e l' amministratore non li fornisce, vuoi per impossibilità (magari è scappato con la cassa. ....) o per "creare noie " al Condominio. A questo punto, l' Assemblea è o non è valida?In poche parole, l'amministratore in carica è obbligato a convocare l'assemblea se la richiesta viene fatta da minimo 2 condomini in possesso complessivamente di almeno 1/6 dei millesimi;
Se non lo fa entro 10 gg, i richiedenti possono convocare l'assemblea di propria iniziativa;
In base alla Riforma del condominio (L.11/12/2012 n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), in caso di particolari violazioni (es.: mancata apertura di un c/c condominiale), anche 1 solo condomino può chiedere la convocazione dell'assemblea o la revoca dell'amministratore all'autorità giudiziaria, in seguito a mancata decisione dell'assemblea;
Nessun risarcimento è dovuto all'amministratore uscente in caso di revoca alla scadenza del mandato, o prima della stessa per "giusta causa"; in caso contrario, l'amministratore destituito può richiedere un risarcimento del danno;
E' essenziale, prima di inviare la lettera di revoca all'amministratore in carica, aver contattato un nuovo amministratore che sia disponibile ad assumere la gestione del condominio al compenso stabilito;
La revoca dell'amministratore uscente e la nomina del sostituto dovranno avvenire contestualmente, nel corso della medesima assemblea, alla quale dovranno partecipare i proprietari di almeno 501 millesimi del valore complessivo dello stabile;
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