Arenulea

Nuovo Iscritto
Conduttore
Pensavo anch’io come detto da Nemesis che le condizioni contrattuali rimanessero quelle concordate in origine, modificandosi solo la durata del contratto.

D’altra parte la previsione normativa della conversione in 4+4 ha, fra le altre, proprio la ratio di punire il proprietario che abusa dello strumento per finalità improprie (quali quelle di garanzia), che non rientrano fra quelle individuate negli accordi territoriali su delega normativa.

Se fosse possibile, per il proprietario, beneficiare del regime del canone libero per alzare il canone ad libitum (in che misura poi dato che dovrebbe essere concordato?!) si vanificherebbe proprio lo scopro della normativa, che è quello di acconsentire a esigenze transitorie, non solo del conduttore ma anche del proprietario (che magari ha necessità di tornare in possesso dell’ alloggio per ragioni personali): ragioni che in entrambi i casi devono essere rappresentate nel contratto.

Quello che mi chiedevo inoltre, in via generale, è se dopo il decreto del 2017, non sia più possibile - come credo- chiedere un rinnovo per persistenza delle ragioni di transitorietà con raccomandata (cosa prevista nel decreto del 2002), in modo da avere altri 18 mesi, ma sia necessario in ogni caso stipulare un nuovo contratto, che potrebbe essere 3+2 o (speriamo di no) nuovamente transitorio.

È chiaro che, in caso di stipula di nuovo contratto, il proprietario potrebbe chiedere un canone maggiorato, ma in quel caso io potrei opporre la non necessità del contratto, essendosi per effetto della irregolarità convertito il contratto in 4+4, con mantenimento delle stesse condizioni.

La giurisprudenza, dopo la Cassazione del 2014, del resto su questo punto è chiara.

Mi chiedevo inoltre, più in generale, se un proprietario che abbia diverse proprietà da affittare possa avere interesse a rinunciare alla cedolare secca, al fine di adeguare il canone all’ISTAT. Mi chiedo anche se accada spesso.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
avviene solamente la riconduzione alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998.
Dal punto di vista operativo cosa deve fare l'inquilino per ricondurre il contratto transitorio fasullo ad uno libero 4+4?
Basta presentare una pratica all'Agenzia delle Entrate oppure occorre rivolgersi al giudice?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
, non sia più possibile - come credo- chiedere un rinnovo per persistenza delle ragioni di transitorietà
Mi risulta che il contratto transitorio non sia soggetto a rinnovo.
Se alla sua scadenza permangono le ragioni di transitorietà, le parti possono stipulare un nuovo contratto transitorio dichiarando le motivazioni dell'esigenza transitoria e documentandole.

se un proprietario che abbia diverse proprietà da affittare possa avere interesse a rinunciare alla cedolare secca, al fine di adeguare il canone all’ISTAT.
Il proprietario può avere interesse a revocare l'opzione per la cedolare secca e passare in regime ordinario anche per motivi fiscali. Ossia per avere capienza IRPEF sufficiente per usufruire delle detrazioni (spese sanitarie, bonus casa, ecc).

al fine di adeguare il canone all’ISTAT. Mi chiedo anche se accada spesso.
In periodi come quello attuale, caratterizzato da elevata inflazione, molti proprietari revocano la cedolare e passano in regime ordinario per poter aumentare i canoni in base all'indice Istat foi.
 

Arenulea

Nuovo Iscritto
Conduttore
Il decreto 30 dicembre 2002, all’articolo 2 prevedeva ai commi 4 e 5 quanto segue:

“4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno”.

Dalla lettura del combinato disposto, mi sembra pertanto che, in caso di persistenza di esigenze transitorie, l’invio della raccomandata consentiva a chi ha rappresentato esigenze transitorie un’estensione legata a quest’ultime.

Se tali esigenze venivano meno, il contratto si convertiva in 4+4 ai soli fini della durata.

Con il Decreto del 2017 quanto evidenziato in grassetto è stato rimosso, per cui mi sembra di capire che non è possibile né l’estensione transitoria, né la conversione in 4+4 automatica sulla base del fatto che le esigenze transitorie sono venute meno.

È corretto?
 

Arenulea

Nuovo Iscritto
Conduttore
E allora quale è il senso del primo inciso da me riportato in grassetto?
Cioè per quale ragione prevedere l’invio di una raccomandata prima della fine del contratto?
Se per il locatore è chiaro: confermare le sue esigenze che non consentono un’ulteriore estensione della locazione (sulla scorta delle ragioni transitorie già menzionate in contratto), quale sarebbe lo scopo per l’inquilino?
A meno che, in quest’ultimo caso, non valga per i soli contratti transitori stipulati sotto i 18 mesi, e con l’idea di consentire al conduttore un’estensione fino al termine massimi di 18 mesi: intendevi questo col “no”?

Cose tutte non più previste dall’attuale decreto del 2017, ad ogni modo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
A meno che, in quest’ultimo caso, non valga per i soli contratti transitori stipulati sotto i 18 mesi, e con l’idea di consentire al conduttore un’estensione fino al termine massimi di 18 mesi: intendevi questo col “no”?
No. Qualunque durata avessero, i contratti transitori non si potevano prorogare. E la possibilità di proroga non si rinveniva nel contratto tipo allegato a quel decreto.
E la conferma del permanere dell'esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto era condizione necessaria per la non riconduzione alla durata di quattro più quattro anni. L'invio di quella comunicazione non determinava un "rinnovo".
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
A parte tutte le considerazione di ordine legale, sul tipo di contratto e di tassazione, secondo me andare a prendere in affitto un appartamento da un locatore che si comporta così (cioè scorrettamente) ancora prima di firmare un contratto non è molto saggio.
Chissà cosa si potrebbe inventare dopo …
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto