marinoernesto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Confermo che si perde il diritto a tutte le agevolazioni fiscali.
Non si applicano la cedolare secca 10%, la riduzione imponibile dell'imposta di registro e della tassazione IRPEF per i contratti in regime ordinario, l'IMU agevolata.
Buona sera. A mio avviso c'è un po' di confusione.
Per me: se manca l'asseverazione si perdono le agevolazioni fiscali e comunali.
Comunali= IMU ridotta del 25%;
Fiscali:
due casi:
Cedolare Secca:
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i
contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli
inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità
abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo
di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo”
della sezione I del quadro B).....

e ancora:
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ( 28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito
del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

e ancora:
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.

Senza Cedolare Secca:
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di
questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;


Questo Sempre se il comune dell'immobile è compreso negli elenchi sopra esposti.

E questo dimostra che, di fronte al fisco, non tutti i locatori sono uguali.....

Per quanto attiene all'imposta di registro, non mi pronuncio, perchè non trovo più le note che mi ero fatto.

A mio avviso, anche se non c'è asseverazione, il contratto è valido a tutti gli effetti, anche legali.

Infine, poichè quando si registra un contratto non si deve allegare l'asseverazione,....... ci potrebbe essere qualcuno che, pur non avendone diritto, se ne faccia proprie.
 

Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
Sì, lo chiede.


L'Accordo Territoriale vigente a Torino prevede che il canone mensile, calcolato in base ai vari parametri, sia:
- aumentato del 5% per le classi energetiche A - B - C;
- invariato per le classi D - E;
- ridotto del 5% per le classi F - G - NC (non classificato).
Al Sindacato serve l'APE per controllare la classe energetica.
serve per la misura utile dell'alloggio
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se manca l'asseverazione si perdono le agevolazioni fiscali e comunali.
Comunali= IMU ridotta del 25%;
Infatti è così, come avevamo detto nei post precedenti:
si perde il diritto a tutte le agevolazioni fiscali.
Non si applicano la cedolare secca 10%, la riduzione imponibile dell'imposta di registro e della tassazione IRPEF per i contratti in regime ordinario, l'IMU agevolata.
Per quanto riguarda l'IMU: se il contratto non è asseverato si perdono due agevolazioni.
- Lo "sconto statale" del 25%, come hai scritto tu.
- L'eventuale aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune per le case date in locazione con contratto concordato ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale (ossia con residenza anagrafica).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Per quanto attiene all'imposta di registro, non mi pronuncio, perchè non trovo più le note che mi ero fatto.

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio avviso, anche se non c'è asseverazione, il contratto è valido a tutti gli effetti, anche legali.
Quindi secondo te un contratto concordato 3 + 2 non asseverato non rischia di essere ricondotto ad uno "libero" 4 + 4?

Io non ho una risposta certa.

Formulo la seguente ipotesi.

Il conduttore potrebbe obiettare che il contratto concordato non asseverato non è regolare.
Perché nessun Sindacato ha controllato i calcoli che, in base ai parametri stabiliti dall'Accordo Territoriale, hanno determinato quel canone.
Se i calcoli non sono corretti quel canone non è conforme a quello "concordato/agevolato". E' stato determinato a seguito di una libera contrattazione tra locatore e conduttore. Il quale per questi motivi potrebbe chiedere al giudice di ricondurre il contratto alla durata di 4 anni + 4.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
serve per la misura utile dell'alloggio
No.
Nel mio Comune la superficie indicata sull'APE non corrisponde a quella che si prende in considerazione per calcolare il canone concordato.
Per quest'ultima si deve calcolare la superficie calpestabile dell'abitazione e delle pertinenze (cantina, soffitta, box).
Poi si somma il 100% della superficie dell'abitazione + l'80% del box + il 25% di cantina/soffitta/balconi/terrazzi + il 10% di aree scoperte date in locazione ad uso esclusivo.
Se il calcolo della superficie riguarda alloggi mansardati si applicano delle riduzioni.
 

marinoernesto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi secondo te un contratto concordato 3 + 2 non asseverato non rischia di essere ricondotto ad uno "libero" 4 + 4?
Non sono un legale (sono solo Perito industriale), però se l'italiano ha un significato..
"L’articolo 1, comma 8, del decreto prevede che “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, .........................................da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Non si parla mai di modifica delle condizioni del contratto se manca l'asseverazione.
Cito una risoluzione:
AdE_Asseverazione_CanoniConcordati_Risoluzione_N.31_E_del_2018_04_20
 

marinoernesto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

Integro parziale mio ultimo:
Nella risoluzione citata, l'Agenzia delle Entrate richiama la necessità di allegare l'attestazione per i contratti che non hanno cedolare secca, e sono nei comuni elencati nel mio primo intervento, appunto per l'agevolazione dello sconto sull'imposta di registro. (note ritrovate!)
 

Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
No.
Nel mio Comune la superficie indicata sull'APE non corrisponde a quella che si prende in considerazione per calcolare il canone concordato.
Per quest'ultima si deve calcolare la superficie calpestabile dell'abitazione e delle pertinenze (cantina, soffitta, box).
Poi si somma il 100% della superficie dell'abitazione + l'80% del box + il 25% di cantina/soffitta/balconi/terrazzi + il 10% di aree scoperte date in locazione ad uso esclusivo.
Se il calcolo della superficie riguarda alloggi mansardati si applicano delle riduzioni.
che stranezza. da noi si usa la superficie utile ricavata dall'Ape + 50% garage. Aree esterne, cantine, soffitte, ecc sono escluse
 

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