Dal D.M. del 15-1-2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti relativamente ai contratti ad uso transitorio (tra i quali ricadono quelli di durata di un anno, a meno che non si tratti di locazioni turistiche o per studenti):
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e
connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
E inoltre:
I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate
nell'Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto.
I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 (ovvero 4 + 4 anni) in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo.
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che è approvato ai sensi dell’art. 4 - bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
Il tipo di contratto (Allegato B) prevede all'art. 10 che
"Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ……………………….. prima. (Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)".
Un motivo è grave quando si sostanzia in un fatto estraneo alla volontà del conduttore, è sopravvenuto dopo la conclusione del contratto e rende oltremodo gravosa (in termini economici, materiali o psicologici) la prosecuzione del rapporto locatizio. Ad esempio: trasferimento del posto di lavoro e necessita' di maggiore vicinanza per pendolarismo, problemi familiari che impongono il trasferimento per avvicinarsi a questi familiari (es. malattie di genitori, ecc.), perdita del posto di lavoro e necessaria drastica conseguenza di dover ridimensionare le spese di locazione, crescita del numero di membri della famiglia con necessità di più spazio, morte di un membro della famiglia, problemi strutturali all'immobile o al condominio che rendono impossibile o malsana la sua occupazione, disturbi o molestie (rumori, fumi ecc.) che rendano invivibile la permanenza nell'immobile ecc.
Non c'è un elenco dettato per legge, ma il giudice è chiamato a valutare caso per caso.
L'art. 10 va completato inserendo i termini di preavviso che, ovviamente, non possono superare la durata del contratto stesso e, in base alla giurisprudenza, non dovrebbero essere superiori a sei mesi.