ove la disdetta non sia stata intimata entro la scadenza del secondo quadriennio
Da quanto ho capito, il quesito posto da
@Gagarin è diverso.
Provo a riassumerlo.
Alla
scadenza dell'ottavo anno di un contratto 4 + 4 il locatore scrive al conduttore (osservando il preavviso di 6 mesi) che
gli propone una proroga a nuove condizioni.
Quindi, come previsto dall'art. 2, c. 1 della l. 431/1998, il locatore "attiva la procedura per il rinnovo a nuove condizioni".
La domanda è:
in cosa consistono queste "nuove condizioni"?
Le parti (locatore e conduttore) possono accordarsi solo per un aumento del canone, oppure anche per un rinnovo di durata inferiore ai 4 anni?
Secondo me, come ho spiegato nei miei post precedenti n. # 4 e 8, il secondo rinnovo ed i successivi devono essere quadriennali, ossia di uguale durata al primo periodo di locazione (cioè al primo quadriennio).
La stessa cosa vale per i contratti concordati 3 + 2: primo rinnovo di 2 anni (perché così stabilito dalla legge), secondo rinnovo e successivi di 3 anni.