La mediazione obbligatoria, precisazione necessaria vista la confusione ingenerata anche dal legislatore, deve essere esperita solo qualora vi sia opposizione allo sfratto da parte del conduttore e va attivata a seguito del mutamento del rito disposto dal giudice. L'utilità pratica è tutta da dimostrare risolvendosi per lo più in una ulteriore dilazione di tempi e aumento di costi. Avv. Luigi De Valeri