basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A volte ripassare la lezione , aiuta a rimettere ordine...
Mi sono ricordato che agli albori della introduzione della procedura RLI, avevo prestato la mia pedestre opera di "editor" per una Guida alla compilazione del RLI, riordinando gli utilissimi esempi di una preziosissima forumista ultimamente eclissatasi (Pennylove)., guida ancora accessibile su "Immobilio".

In merito alla "Cessione parziale di contratto", che si configurerebbe in caso di subentro di un ulteriore inquilino, o di cessazione di uno tra più conduttori, ecco cosa annotava nel 2014 la preziosa Pennylove a pagina 51:

ATTENZIONE

Nemmeno la strada di indicare gli stessi soggetti come cedenti e cessionari è priva di ostacoli (il sistema me lo accetta, ma l’ufficio come si muoverà?).

Esistono pareri discordi tra i vari uffici nel caso in cui un nuovo conduttore si aggiunga ad un gruppo di coinquilini. Per la maggior parte degli uffici tale fattispecie, da un punto di vista tributario, si configura come cessione parziale di contratto: i cointestatari cedenti cedono parte della loro quota di contratto al cessionario, vale a dire a colui che va ad aggiungersi agli altri cointestatari.

Va peraltro osservato che altri uffici non inquadrano la fattispecie in questione come cessione, ma come cambio di titolarità o integrazione/variazione di contratto: per tali uffici la cessione non può essere per quote, ma per intero contratto con un solo cedente e un solo cessionario: non può esserci cessione se si cede una quota di contratto, e ciò vale sia nel caso in cui si aggiunga un nuovo soggetto sia nel caso in cui esca un soggetto originario senza che un nuovo conduttore lo sostituisca. In tale circostanza, quindi, non è possibile avvalersi del modello RLI, ma occorre presentare il modello 69 unitamente all’atto di modifica o integrazione e a copia dell’avvenuto versamento (modello F23; cod. trib. 109T; 67 euro).

Pertanto, se non si vuole rischiare, in assenza di chiarimenti (beata illusione) o sviluppi del software (tipo un campo con le percentuali di quota di contratto) si consiglia di utilizzare la modalità cartacea presso ufficio e seguire le indicazioni che saranno fornite.

Prima di procedere, si consiglia di rivolgersi all’ufficio competente.
Sich....
temo che le considerazioni, a parte i doverosi aggiornamenti (F23 che non esiste più, e nuovi cod. tributi...) siano ancora attuali. Mi sa che chiederò all'ufficio dove ho registrato, che comunicazione vogliono.
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
@basty, 99 euro e ve la cavate.
- scrittura privata in cui tutte le parti accettano l'uscita del contratto da parte di X e relativo garante, da firmare in originale in 2 copie,
- 67 euro di versamento imposta di registro fissa,
- 2 marche da bollo da 16,
- presentarsi presso lo sportello Agenzia delle Entrate (in via telematica non ti accettano la pratica perché è come se facessi un subentro su un codice fiscale che è già presente in contratto -dall'inquilino uscente a quello che resta nel contratto-)
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
PS

RLI compilato con
adempimento successivo - 3 a nome dell'uscente
inquilino uscente: cedente
inquilino che resta - cessionario

F23 con codice 1502 (variazione di contratto)

modello 69

Un sacco di pappardelle, insomma!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Penso che @Aidualc intenda dire che il mod. 69 serve per registrare all'Agenzia delle Entrate la scrittura privata con cui le parti (locatore, conduttori cedente e cessionario e garante se presente) si accordano per il recesso del cedente.
Scrittura soggetta a bollo e all'imposta di registro fissa di 67 euro.

Inoltre si compila il mod. RLI per comunicare la cessione.
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sì, se non è data rispettando le condizioni di legge (solamente per gravi motivi, e con il dovuto preavviso), o quelle eventualmente pattuite in contratto.
E, per quanto riguarda la mia precedente risposta "Anche perché non potresti", ricordo che era riferita all'affermazione "Uno dei due intende proseguire la locazione. Essendo sempre stato corretto, non intendo porre ostacoli".
Purtroppo, signor mio, lei non è perfetto!!!
 

Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
no
Penso che @Aidualc intenda dire che il mod. 69 serve per registrare all'Agenzia delle Entrate la scrittura privata con cui le parti (locatore, conduttori cedente e cessionario e garante se presente) si accordano per il recesso del cedente.
Scrittura soggetta a bollo e all'imposta di registro fissa di 67 euro.

Inoltre si compila il mod. RLI per comunicare la cessione.
nn serve la scrittura privata in Agenzia delle Entrate
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In sostanza comunque vedo che tutti optate per la necessità di comunicare ad Agenzia delle Entrate la variazione sotto forma di cessione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
nn serve la scrittura privata in Agenzia delle Entrate
La scrittura privata ha lo scopo di perferzionare l'accordo tra locatore (contraente ceduto), conduttore che recede (cedente) e conduttore che rimane (cessionario).

E' spiegato bene nell'altra discussione che ho linkato nel post n. #6.
Copio e incollo la spiegazione che aveva dato @Nemesis :

La cessione del contratto ha natura di negozio trilaterale e quindi, di regola, si perfeziona con il consenso del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.
Ciò verificato, avviene la liberazione del cedente verso il contraente ceduto. Quindi il cedente non è più responsabile dei pagamenti verso il locatore.


La registrazione di questo accordo all'Agenzia delle Entrate ha lo scopo di attribuirne data certa. Si registra col mod. 69 e (a differenza dell'accordo riduzione canone che è esente da imposte) è soggetta a bollo e ad imposta di registro.

Questo mi pare il metodo giusto per chiarire che la responsabilità dei pagamenti rimane completamente a carico dell'inquilino che rimane, mentre quello che va via non ha più alcun obbligo. Tutto ciò col consenso del locatore.
 

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