happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
anche il link che ho indicato io non funziona piu' . Sicuramente perche' e' un link dinamico che si crea a seguito di una ricerca effettuata sul sito.
Leggendo bene e visto che si rischia solo una multa di 16,67 euro nei 60 gg per mancata comunicazione ma la riduzione permane, credo che ai Comuni non convenga neppure applicarla.
A seguire comunque il testo (la Riproduzione e' riservata spero che in questo caso chiudano un occhio) :

IMU e Tasi ridotte se l’affitto è a canone concordato
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Riduzione del 25% dell’IMU e della Tasi per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato.

I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), i due tributi si determineranno applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.

L’agevolazione

Innanzitutto occorre precisare che l’agevolazione in questione è di portata più ampia rispetto a quelle riconosciute in altri settori impositivi (quale, ad esempio, l’IRPEF) in quanto richiede esclusivamente l’esistenza di un contratto di locazione convenzionato, a prescindere quindi da ulteriori requisiti quali, ad esempio:

•l’ubicazione dell’immobile in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa;

•oppure che l’alloggio locato costituisca l’abitazione principale dell’inquilino.

È quindi sufficiente che il contratto sia stato stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (articolo 2, comma 3, legge 431/1998).

I Comuni

Nei Comuni dove tali accordi non sono mai stati raggiunti, si può fare riferimento all’accordo in vigore nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale (decreto interministeriale 14 luglio 2004).

In linea con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze - in occasione dell’incontro di Telefisco del 28 gennaio 2016 - con riguardo agli immobili storico-artistici (purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, è da ritenere che la rendita già ridotta del 50%, in quanto fabbricato storico-artistico, vada poi moltiplicata per il 75% in caso di locazione dello stesso a canone concordato (la rendita rileva quindi solo per il 37,5%).

L’aliquota

Rispetto all’aliquota da applicare, occorre precisare che, nell’ipotesi in cui un Comune avesse previsto per il 2015 due aliquote, una agevolata (del 7,6 mille), alla sola condizione che l’alloggio costituisse l’abitazione principale dell’inquilino e l’altra ordinaria (del 10,6 per mille), per i casi in cui l’inquilino non avesse fissato residenza e dimora in tale casa nel 2016, una volta determinata l’imposta dovuta in relazione alle due fattispecie (applicando, quindi, alla prima l’aliquota del 7,6 per mille e alla seconda quella del 10,6 per mille), entrambe hanno diritto alla riduzione del 25%.

Va poi aggiunto che, qualora la casa affittata (purché non di lusso) sia l’abitazione principale dell’inquilino, quest’ultimo sarà escluso dal pagamento della Tasi, a differenza del passato in cui era chiamato a pagare l’imposta nella percentuale fissata dal Comune tra il 10 e il 30 per cento.

I chiarimenti del Mef

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, sempre a Telefisco 2016, ha precisato che, pur esistendo una condizione generale di esclusione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/Tasi per i contratti di locazione registrati dal 1° luglio 2010 (oppure, se antecedenti, qualora siano stati comunicati all’agenzia delle Entrate i dati catastali al momento della cessione, risoluzione o proroga), i contribuenti sono comunque tenuti ad adempiere all’obbligo dichiarativo, atteso che i Comuni non possono verificare se si tratta di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998.

Anche in questo caso, così come per i fabbricati concessi in uso gratuito, è bene precisare che la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno 2017 e la sua eventuale omissione non determinerà il venir meno della riduzione dell’imposta, ma costituirà solo titolo per l’eventuale irrogazione, da parte del Comune, della sanzione di 50 euro, riducibile a un terzo nel caso in cui il contribuente presti acquiescenza pagando 16,67 euro entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma all'art. 2 del decreto ministeriale agli ultimi commi, mi sembra di aver letto che occorre la vidimazione di almeno una delle associazioni territoriali di categoria
Si tratta dell'art. 2, c. 8.
Io lo interpreto nel senso letterale della prima parte:
"Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia
e dei conduttori."
La parte successiva è poco chiara: forse si riferisce a quanto possono disporre i vari Accordi Territoriali per i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni.

Comunque questo articolo si riferisce ai contratti transitori; quello che dovrò stipulare io prossimamente è un 6 + 2 (durata prevista dall'Accordo territoriale del mio Comune)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per inciso, è la ennesima volta che le associazioni influenzano la stesura delle leggi sulle locazioni: prima o poi anche questa volta , se obbligo esiste, verrà soppresso....
Purtroppo l'andazzo non è limitato alle locazioni.

Inps: Vuoi informazione sulla pensione? Devi rivolgerti ad un Caf
Agenzia delle Entrate: Vuoi assistenza o informazioni sulla denuncia dei redditi? Devi rivolgerti ad un commercialista o a un CAF
ASL: vuoi una visita o esame urgente. Rivolgiti ad una struttura privata...

Sia chiaro....: mica è obbligatorio .....
 

atmos

Membro Junior
Proprietario Casa
Credo di fare cosa utile informando che il comune di Roma ha risposto ad una mia PEC confermando che in relazione alle riduzioni IMU/Tasi si deve inviare dichiarazione IMU nelle cui annotazioni va fatto riferimento al canone concordato stipulato con i dati della registrazione del contratto all' Agenzia delle Entrate.

Ovviamente tutto questo nonostante nel sito del Comune o in qualsivoglia altro sito non se ne faccia riferimento, d'altronde siamo in italia...

P.s. sembra anche che non ci sia ancora la delibera comunale che confermi lo "sconto" del 25% IMU/Tasi per il 2017, sempre ammesso che serva visto che tale abbattimento deriva da un D.L.
 

Marco1015

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ho riletto la discussione.
Mi informerò meglio presso il Comune di Torino, per capire quali sono gli obblighi per il 2017.

Ciao Uva, grazie a questo thread ho scoperto questo ottimo forum e mi sono registrato.

Volevo chiederti se alla fine ai verificato gli obblighi del 2017.

Te lo chiedo perché pensavo di poter farne a meno fino al 2018 ma una delle due inquiline va via e quella che subentra, vuole un altro contratto stipulato e non un normale subentro.

Perché sul sito del comune, nel testo sintetico e operativo sembra quasi che entrambi i sindacati inquilini e proprietari debbano "sottoscrivere" (Pag, 7) nelle http://www.comune.torino.it/affitti/pdf/Testo_sintetico_e_operativo.pdf

Se si fa riferimento al decreto, come detto da un altro utente, non si capisce
art 2 comma 8 (pag 5) e art 3 comma 5 (pag 6), per i contratti universitari.
http://www.comune.torino.it/affitti/pdf/Decreto_16_01_2017_GU_62_2017.pdf

Tenendo conto che io mi riferirei al decreto. Mi chiedo in cosa consista questa "validazione".

Mia madre ha chiesto all´Agenzia delle Entrate, gli hanno detto che non é necessaria la validazione dei parametri. Io onestamente non mi fido troppo dell´Agenzia delle Entrate in materia di contrattualistica.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se alla fine ai verificato gli obblighi del 2017.
Ciao @Marco1015
L'Accordo Territoriale di Torino è precedente al decreto ministeriale del 16/01/2017 (l'ultimo aggiornamento dell'Accordo di Torino risale mi pare al 2013).
Quindi non occorre la validazione.

Ecco un link che ti può essere utile
Affitti concordati, arriva il Dm per ridefinire canoni e sconti fiscali

soprattutto nel capitolo "Salvi i vecchi accordi".

Se in futuro a Torino ci sarà un nuovo Accordo Territoriale, conterrà l'obbligo della cosiddetta validazione.
Quindi se adesso stipuli un contratto concordato con la nuova inquilina, ti basi sull'Accordo attualmente vigente che non contiene l'obbligo di avvalersi delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mia madre ha chiesto all´Agenzia delle Entrate
Per info sui contratti concordati ti puoi rivolgere all'Ufficio Comunale Lo.C.A.Re. - via Corte d'Appello n. 10 - Torino - telef. 011 011 24024 (leggo sul sito del Comune che ricevono solo su appuntamento).

Io ci ero andata alcuni anni fa e, seppur poco gentili, gli addetti erano abbastanza competenti.

Penso che l'Agenzia delle Entrate non sia competente, perché si occupa solo di questioni fiscali (registrazione dei contratti e adempimenti successivi, cedolare secca, ecc). I suoi funzionari non sono tenuti a conoscere gli Accordi Territoriali dei vari Comuni.
 

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