davideboschi

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Comunque anch'io mi sono chiesto come contrastare questo malcostume di non pagare gli ultimi mesi di locazione facendo conto sulla cauzione, e il caso di @Pierluigi78 mi ha fatto venire in mente una cosa, per cui chiedo gentilmente a @Dimaraz :

In un contratto a tacito rinnovo, non sarebbe possibile inserire una clausola secondo la quale "la disdetta non è valida se non è accompagnata da una somma pari al numero di mensilità mancanti alla fine della locazione"?

Capisco che questo non risolve tutti i problemi. Ad esempio, la stessa cauzione può rivelarsi insufficiente a riparare tutti i danni. Ma almeno con questa clausola la cauzione resta in mano al proprietario fino all'ultimo.
Altrimenti il contratto si rinnova e il proprietario può chiedere al conduttore il pagamento dei canoni anche dopo che questi se ne è andato.
Capisco che in tal caso avere i soldi potrebbe essere comunque difficile, ma almeno una funzione di deterrente questo accorgimento potrebbe averla.
 

basty

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una funzione di deterrente questo accorgimento potrebbe averla.
In teoria sembra di si: in pratica chi non paga le ultime mensilità, è perchè non ha liquidità per impegnarsi con una nuova cauzione.
Temo quindi che il risultato di questa deterrenza, sia che ti salutano senza preavviso, magari lasciando le chiavi nella buca delle lettere, ecc. ecc.

A questo punto che facciamo? Li rincorriamo aggiungendo spese legali?....

L'unica vera deterrenza sarebbe una sorta di CRIF delle locazioni.....
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
"la disdetta non è valida se non è accompagnata da una somma pari al numero di mensilità mancanti alla fine della locazione"?
Non mi soffermo sulla opinabile liceità di una simile clausola (figurati la reazione delle associazioni inquilini stampa e giudici di sinistra)...ma veramente credi che a chi non vuole pagare possa fregare qualcosa se il contratto si rinnova?
 

uva

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una clausola secondo la quale "la disdetta non è valida se non è accompagnata da una somma pari al numero di mensilità mancanti alla fine della locazione"?
Ipotizzando un preavviso di 6 mesi a carico del conduttore (art. 2 l. 431/1998) se intendi dire che l'inquilino deve versare anticipatamente le 6 mensilità come garanzia nel momento in cui invia la disdetta, penso che la clausola non sia valida anche se la fai approvare con doppia firma.
Perché sarebbe un ulteriore deposito cauzionale superiore al max consentito dall'art. 11 l. 392/1978 (3 mensilità).
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
chi non paga le ultime mensilità, è perchè non ha liquidità per impegnarsi con una nuova cauzione
Può capitare, ma a mio avviso chi non paga le ultime mensilità è quasi sempre semplicemente per tenersi in mano i suoi soldi, e anche per sottrarre la cauzione al proprietario, che se trovasse dei danni anche piccoli, non avrebbe di che rivalersi.
sarebbe un ulteriore deposito cauzionale superiore al max consentito
Riconosco la validità dei tuoi contributi al forum, ma questa volta a mio avviso ti sbagli.
Non è deposito cauzionale.
E' riscossione anticipata dei canoni, concordata contrattualmente.
Il deposito cauzionale viene restituito, questi soldi no. Sono canoni.

Come quando in un affitto breve si paga l'intero importo del periodo alla consegna dell'immobile, per dare al proprietario la certezza dei pagamenti e magari anche per ottenere uno sconto sul canone.
veramente credi che a chi non vuole pagare possa fregare qualcosa se il contratto si rinnova?
Ovviamente no, infatti scrivevo che avere i soldi sarebbe stato comunque problematico.
Insistevo sul potere deterrente della clausola.

Chi non vuole pagare un modo per fregarti lo trova sempre. Ma sta al proprietario accorto non fare contratti con chi non vuole pagare.

E non bisogna nemmeno dare per scontato che chi prende un immobile in locazione parta con l'idea di non pagare.
Io, tra gli immobili miei e quelli ereditadi da mio padre buonanima, che sono in comproprietà coi miei fratelli, ho sei inquilini. E pagano tutti.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è deposito cauzionale.
E' riscossione anticipata dei canoni, concordata contrattualmente.
Capisco il tuo ragionamento, ma non lo condivido per i seguenti motivi.

In un contratto libero 4 + 4 il locatore può sicuramente stabilire il pagamento anticipato dei canoni: trimestralmente, semestralmente, annualmente.
Se il conduttore accetta, la clausola (che sarebbe opportuno far accettare con doppia firma specialmente se si stabilisce il pagamento anticipato di 6 o 12 mensilità) è valida, e si applica per tutta la durata della locazione.

Suppongo invece che tu stabilisca il pagamento mensile anticipato del canone + oneri accessori al 5 o al 10 di ogni mese, come si fa di solito.

Quindi interpreto quella clausola come una forma ulteriore (ulteriore rispetto al deposito cauzionale di max 3 mensilità che penso tu richieda sempre nel momento della stipula) di garanzia a vantaggio del locatore.

Il deposito cauzionale viene restituito, questi soldi no.
Il deposito cauzionale viene restituito soltanto se sono stati regolati tutti i conti tra locatore e conduttore.
La cauzione serve anche per garantire il locatore se il preavviso non viene rispettato: quando il conduttore è inadempiente per mancato o insufficiente preavviso il locatore può legittimamente trattenerla.

Purtroppo spesso gli inquilini ne approfittano: decidono di non pagare gli ultimi mesi scalandoli dalla cauzione. Così al locatore non rimane nulla per rivalersi di eventuali danni arrecati all'immobile.

L'argomento è interessante; sentiamo anche altri pareri.
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
interpreto quella clausola come una forma ulteriore di garanzia a vantaggio del locatore.
Capisco che la formulazione così come l'ho scritta potrebbe farlo pensare.

Bisognerebbe formulare la clausola in modo che sia chiaro che si tratta di pagamento di canoni, e che si applichi anche alla fine naturale della locazione, non conseguente a disdetta.

Mentre lo scrivo, mi rendo conto che è complicato. Ma forse non impossibile né illegale.

Sarebbe bello sentire altri pareri (possibilmente argomentati e quindi non quelli distruttivi dei soliti due o tre soggetti).
 

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