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Se il delegato del conto corrente sottrae denaro dal conto corrente lo si scopre generalmente solo dopo l’apertura della successione.
Capita spesso che il genitore, divenuto ormai anziano, conceda, al figlio o ad altri, delega sul conto corrente al fine di essere aiutato nella gestione dei pagamenti e dei rapporti con la Banca.
Di questa necessità il delegato può approfittarsi per sottrarre denaro per suoi interessi personali.
Cosa fare se il delegato del conto corrente sottrae denaro all’eredità?
In caso di sospetti sull’operato del delegato occorerrà procedere anzitutto con una minuziosa verifica della documentazione bancaria.
Gli eredi infatti, dopo la morte del correntista, possono ottenere dalla
Banca ex art. 119 TUB copia dei saldi di conto corrente, dei conti titoli, copia degli assegni bancar, nonché distinta di ogni singola operazione.
Attenzione però questa documentazione bancaria può essere fornita dalla Banca all’erede nel limite di dieci anni dalla richiesta. Pertanto, normalmente non è possibile acquisire la documentazione anteriore a detto periodo.
Se dalla documentazione bancaria risultino operazioni non riconducibili al defunto e non giustificate, richieste con delega sul conto corrente, si potrà procedere alle dovute contestazioni per recuperare il denaro.
A tal fine, bisognerà dimostrare che il delegato abbia effettuato le operazioni bancarie nel suo interesse e senza l’autorizzazione del delegante.
Ben potrebbe essere infatti che il delegato possa dimostrare che il denaro sottratto dal conto corrente del titolare sia stato impiegato per ragioni di cura e di vita del delegante. Come pure, ben potrebbe essere che il delegante abbia autorizzato e ratificato le operazioni del delegato. In tal caso, ovviamente, nulla potrà essere restituito.
Il denaro sottratto dal delegato del conto corrente prima del decesso non è un bene ereditario.
Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo
(Cass. Civ., Sezione VI, ordinanza del 9 aprile 2018, n. 8611) chiarito che
“qualora la condotta asseritamente illecita, consistita nel prelievo di somme giacenti sul conto corrente intestato al de cuius, si sia realizzata anteriormente alla apertura della successione e, dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non siano ricompresi nell’asse ereditario, questi non possono essere considerati beni ereditari (i quali soltanto legittimano l’esperimento della petitio hereditatis)”. Ne consegue che la competenza non spetta al Giudice della successione ereditaria.
E’ possibile denunciare il delegato per appropriazione indebita se abbia, ad esempio, svutato il conto corrente o prelevato indebitamente ingenti somme, sottraendole al titolare o ai suoi eredi.
Il consiglio dell’Avvocato
Dal lato del delegato è bene prevenire ipotesi accusatorie. Pertanto, anziché onerarsi della delega sul conto corrente del proprio caro è più opportuno richiedere il beneficio dell’
amministrazione di sostegno, magari facendosi nominare amministratore di sostegno.
Dal lato invece dell’erede occorrerà richiedere e valutare con attenzione il rendiconto fornito dal delegato prima di intraprendere iniziative giudiziarie nei confronti del delegato, valutando anche la possibilità che il congiunto abbia voluto
donare il denaro al delegato.