beppebre

Membro Attivo
Dal punto di vista del segretario e del presidente di un assemblea, chi partecipa per conto di una società è il delegato fino a prova contraria.

In sostanza dici che si può partecipare ad un'assemblea condominiale e partecipare alle votazioni, senza averne titolo perché il segretario e il presidente della stessa danno per scontato che i presenti siano o proprietari o delegati, senza verificare.
Del punto di vista dei segretari e dei presidenti, non ci deve importare nulla, perché non conta nulla.
I rapporti interni tra i soci ci interessano anche meno.
Il punto è verificare che chi partecipa all'assemblea e contribuisce alle decisioni collegiali abbia il diritto di farlo e non sia la nonna, la zia, il socio o il fratello e che poi fino a prova contraria va bene così. E chi dovrebbe fornirla questa prova?
Una curiosità agli amministratori interessa se chi partecipa alle assemblee ha diritto di farlo, o anche loro lavorano dando per scontate le deleghe?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La Cassazione (Sentenza n. 3634 deò 28/6/1979), ha stabilito che per gli affari di ordinaria amministrazione (E' stata compresa anche l' approvazione delle tabelle millesimali), la delega può essere conferita anche verbalmente.
Inoltre i Giudizi hanno stabilito che la prova dell' esistenza dell' oggetto e dei limiti del mandato, può essere acquisita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cassazione n. 2416 del 14/7/1972).
Per approfondimenti su questo argomento leggi quì:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Deleghe di assemblea di condominio, condominiale
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Chiedo scusa, forse da quanto ho letto sopra non ho utilizzato dei termini corretti per il caso sopraesposto, vedo di rimediare: il socio accomandatario di S.a.s. (cossia colui che rispondere per le obbligazioni della società anche con il proprio patrimonio personale, e non soltanto per la quota di capitale conferita) è la stessa persona che è proprietario di un appartamento nello stesso stabile (unità diversa ed indipendente nello stabile dal negozio come S.a.s.), esso partecipa alle riunioni condominiali in veste di proprietario dell'appartamento e delega la moglie, regolarmente compresa e fiducaiata nell'atto costitutivo della S.a.s., a sua rappresentanza e quindi per la S.a.s in questione: il dubbio sollevato è semplicemente se corretto computare 2 teste msu di un soggetto fisico singolo in quanto in pratica è la stessa persona parteciapa sia di persona che per delegaa tra l'altro con lui presente.
Non so se ho reso le cose più chiare o le ho storpiate al peggio.
Vediamo un esempio: se in uno stesso stabile una sola persona è proprietaria di più esercizi come titolare di una Snc, di una Sas e possiede anche 1 appartamento, la testa è 1 o sono 3?

Leggi Tutto cliccando su: Conteggio teste per decisioni assembleari di condominio
 

mateolo

Nuovo Iscritto
Ai fini della determinazione del numero di teste da conteggiare in sede di delibere assembleari, un Socio Accomandante, ovvero primario titolare di un negozio con ragione sociale S.a.S, S.a.S proprietaria del negozio in cui svolge il proprio esercizio sito in un condominio nel quale lo stesso titolare della S.a.S. ha acuistato anche un appartamento come privato, il suo voto vale 1 o 2 teste? La diatriba sta nel fatto che fisicamente la testa è una sola mentre dall'altra fazione si vuole tener suddiviso l'esercizio giuridico dalla persona fisica.
Inoltre, nella S.a.S. è presente un Socio accomandandato, figlio del Socio Accomandante e come tale non primario titolare dell'esercizio che ha a sua volta ha acquistato un proprio appartamento, ai fini del contegio delle teste quest'ultimo ha una propria identità o viene assimilato nella S.a.S.?
Grazie anticipate per i chirimenti che arriveranno.

Cari Signori,
Ma quando fate le riunioni di condominio non vi accertate della identità dei partecipanti?
Voi dovete essere certi che chi partecipa sia proprietario o altra persona con delega. Voi dovete pretendere le copie degli atti di acquisto. Se, dall'atto d'acquisto viene fuori che il proprietario della unità immobiliare adibita ad attività è una società mentre l'altro è un privato, allora le teste son due nel condominio (anche se l'amministratore della S.a.s. è la stessa persona). Se risulta invece che siano la stessa persona, allora la testa è una.

Il fatto che sia Sas legittima a partecipare all'assemblea il suo amministratore. Se gli amministratori sono due o più, è necessario che gli stessi si accordino tra di loro su chi partecipare all'assemblea condominiale e documentare il tutto con una delega scritta (verba volant scripta manent). Ricordate che all'assemblea devono essere presenti solo i condomini o chi per essi forniti di delega.

Spero con un esempio di rendere la cosa più chiara:

Negozio appartiene a Tizio di Caio S.a.s. (p.IVA 0000000000)
Appartamento appartiene a Caio (c.f. dajfdlkajajlfd)
In questo caso sono due teste

Negozio appartiene a Caio che in forma privata (affitto, comodato...) l'ha concesso alla società Tizio di Caio S.a.s.
Appartamento appartiene a Caio
In questo caso sono una persona

Spero Vi serva di aiuto..
Buona Domenica

Amedeo Principe - Ottaviano NA
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto