Un mio zio anzianotto e ormai di salute precaria ha una seconda casa in un comune limitrofo a Roma. Il contatore dell'acqua è esterno alla proprietà.
L'anno scorso, ha ricevuto una lettera da parte del Comune contenete una delibera relativa al servizio idrico. In essa viene stabilito che gli utenti (residenti e non) dovevano fornire l'autolettura dei contatori nel numero di 3 per il primo anno di applicazione della delibera e cioè: prima lettura nel mese di febbraio 2015; la seconda fra il 1 ed il 15 giugno e la terza fra il 1 ed il 15 dicembre.
La lettera riporta la data del 30/1/2015 è quindi presumibile che sia stata ricevuta nel mese in cui avrebbe dovuto comunicare la prima lettura (febbraio 2015).
Nella lettera viene inoltre comunicato che in caso di inadempienza dell'invio delle letture saranno addebitate una quota fissa di euro 250 semestrali per il consumo dell'acqua.
Ciò che mi lascia perplesso, è che alcune scuole di pensiero ritengono che il compito della lettura dei contatori riguardi il gestore dell'acquedotto; altre che tale obbligo sia riferito ad almeno una lettura annua e che comunque, la Cassazione con una sentenza ha stabilito che nessun importo deve essere dovuto per "consumi presunti" ma solo in presenza di consumi effettivi rilevati attraverso la lettura del contatore.
Non c'è quindi un orientamento unanime.
Cosa ne pensano gli amici del forum?
Secondo voi, esiste un margine di manovra per impugnare tale delibera e farsi magare restituire il primo pagamento effettuato (250 euro)?
L'anno scorso, ha ricevuto una lettera da parte del Comune contenete una delibera relativa al servizio idrico. In essa viene stabilito che gli utenti (residenti e non) dovevano fornire l'autolettura dei contatori nel numero di 3 per il primo anno di applicazione della delibera e cioè: prima lettura nel mese di febbraio 2015; la seconda fra il 1 ed il 15 giugno e la terza fra il 1 ed il 15 dicembre.
La lettera riporta la data del 30/1/2015 è quindi presumibile che sia stata ricevuta nel mese in cui avrebbe dovuto comunicare la prima lettura (febbraio 2015).
Nella lettera viene inoltre comunicato che in caso di inadempienza dell'invio delle letture saranno addebitate una quota fissa di euro 250 semestrali per il consumo dell'acqua.
Ciò che mi lascia perplesso, è che alcune scuole di pensiero ritengono che il compito della lettura dei contatori riguardi il gestore dell'acquedotto; altre che tale obbligo sia riferito ad almeno una lettura annua e che comunque, la Cassazione con una sentenza ha stabilito che nessun importo deve essere dovuto per "consumi presunti" ma solo in presenza di consumi effettivi rilevati attraverso la lettura del contatore.
Non c'è quindi un orientamento unanime.
Cosa ne pensano gli amici del forum?
Secondo voi, esiste un margine di manovra per impugnare tale delibera e farsi magare restituire il primo pagamento effettuato (250 euro)?