Giglio2000

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
sai a volte i CTU giungono a conclusioni secondo le "istruzioni" del Giudice.
Tu puoi dimostrare, fornendo delle prove, che fino a quando c'era il foro le acque venivano smaltite? Perché la servitù è una questione di diritto non è ua questione di tecnica. Se assolveva al suo compito il foro, secondo me, deve essere riaperto.
Si è stato dimostrato ampliamente anche con dei calcoli del CTP che quel foro era idoneo allo smaltimento delle acque piovane che non erano assorbite dal terreno, ma il giudice ha solo letto la.CTU che comunque diceva che quel foro faceva scolare l'acqua. Il problema è stato che non è stato riconosciuto come opera dal CTU ma solo di un foro.
 

Bunny

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Vittorio,
Il muro divide entrambe le proprietà quindi al 50% è dato pacifico che il foro è stato fatto dall'originario costruttore quando ha costruito queste villette. Il foro non l'ho fatto io lo ha fatto chi ha costruito le due villette e poi le ha vendute....così il nuovo proprietario ha pensato bene di chiuderlo perché non lo voleva.
Il rogito di compravendita dice qualcosa della servitù generata da quel foro? Perchè generalmente le acque piovane devono scolare sul proprio terreno e non farle cadere nel fondo del vicino.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Il rogito di compravendita dice qualcosa della servitù generata da quel foro?
non è necessario perché usualmente il notaio nel rogito scrive più o meno questa frase: "la unità immobiliare viene venduta nello stato in cui si trova, comprese le servitù attive o passive a carico dell'unità medesima. ..."
Il ruscellamento delle acque superficiali non può essere impedito o modificato senza un reciproco accordo dei proprietari dei due fondi interessati.
In questo caso, sembra, che il foro lo abbia fatto il costruttore di entrambi i fondi.
Il problema è stato che non è stato riconosciuto come opera dal CTU ma solo di un foro.
non si finisce mai di imparare. Sarebbe interessante vedere di cosa stiamo discutendo.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma che mi dici del quesito iniziale?
che essendo la servitù un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente nel peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per l'utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a un'altra persona regolata dall' art. 1027 del codice civile italiano, se dovessi vincere in Appello ed eventualmente in Cassazione della funzione del buco ne usufruirà il nuovo proprietario. Se perdi il buco rimarrà tappato.
Ritornando alla CTU forse il Consulente del Giudice non ha ravvisato nel buco tutte le caratteristiche tecniche idonee a farlo considerare uno scarico?
 

Giglio2000

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
che essendo la servitù un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente nel peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per l'utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a un'altra persona regolata dall' art. 1027 del codice civile italiano, se dovessi vincere in Appello ed eventualmente in Cassazione della funzione del buco ne usufruirà il nuovo proprietario. Se perdi il buco rimarrà tappato.
Perfetto, ma se io vendo, la causa segue me quindi il nuovo proprietario non entra in causa perchè quella è a nome mio e la porto avanti io giusto?
Un altra domanda, sulla mia casa non risulta nessuna trascrizione, quindi la mia casa è libera da liti? (te lo chiedo perchè è una frase che ho letto nel compromesso) Grazie mille
 

Giglio2000

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ritornando alla CTU forse il Consulente del Giudice non ha ravvisato nel buco tutte le caratteristiche tecniche idonee a farlo considerare uno scarico?
Questa la considerazione del CTU:

In considerazione del fatto che i terreni sui due lati del muro di separazione sono sostanzialmente alla stessa
quota, ovvero complanari, è ragionevole supporre che, anche se non si tratta di una opera o sistema di
smaltimento, tale espediente sia stato previsto cautelativamente per agevolare il passaggio delle acque piovane
in solamente in situazioni di precipitazioni piovose molto abbondanti, visto che il principale metodo di
smaltimento delle acque piovane risulta quello per infiltrazione nel terreno.
Nella documentazione catastale
reperita e negli elaborati afferenti ai titoli edilizi acquisiti nel corso delle operazioni peritali non sono presenti
elementi che dimostrano la presenza delle aperture rilevate sui muri di contenimento né tantomeno la loro
funzione quale espediente per lo smaltimento delle acque piovane.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Giglio valuta una cosa che forse non hai messo in cantiere ossia: se vinci la causa e il tuo avvocato non ha chiesto esplicitamente che vuoi recuperare le spese di primo grado e quelle del secondo, il risultato sarà che il foro venga liberato ma avrai speso un sacco di soldi, oppure anche se havete chiesto il ristore delle spese è capace che il giudice dica ( le spese sono compensate tra le parti ) pertanto alla fine chi vince è sempre è solo l'avvocato. Il cosiglio? ritirati dalla causa vendi e con il soldi risparmiati fatti qualche giorno di vacanza e dimentica la faccenda
 

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