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Ollj
Ospite
un condomino non paga da 5 anni.
E' stato emesso decreto ingiuntivo, raggiungendo un accordo non rispettato
Come già detto in molti e nel rispetto dell'art.63 disp.att che così recita:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi"
E ciò fu fatto (anche se dopo 5 anni....) dal vostro amministratore; l'esecuzione forzata, stante accordo intercorso tra le parti venne "temporaneamente sospesa"; ad accordo non rispettato l'amministratore non deve convocare l'assemblea (come non lo fece sin dall'inizio), bensì in virtù dei poteri conferitigli dalla legge, continuare e/o reiniziare (a seconda del caso) il procedimento di esecuzione portandolo al suo termine naturale (vendita all'incanto); ora solo il convenuto potrà agire per evitare tutto ciò; investire l'assemblea di compiti che non gli spettano (l'art.63 non è un caso) significherà complicare le cose con tutte le conseguenze da lei già presagite.
Come condòmini, oltre al consiglio dato da Dimaraz quanto ai creditori, potrete:
- initmare all'amm di procedere senza indugio e metterlo in mora per colpa professionale stante il ritardo occorso: 5 anni! La legge all'art.1129 cc prevede che: "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"
E voi in questi 5 anni mai lo avete dispensato; dal canto suo replicherà dicendo che il DI loaveva fatto emettere.... punto dolente: quando? non avesse rispettato i 6 mesi sarà bene che contatti la propria assicurazione..... o che agisca senza indugio!
- coalizzarvi e non partecipare all'assemblea facendola andare deserta: l'amministratore dovà procedere ex art.63 disp. att.