basty

Membro Storico
Proprietario Casa
al malcapitato quindi, dopo essersi preso fastidi e impegni, non resta che affrontare un altro fastidio: ricorrere al giudice, anticipando le spese
Sarà così, ma mi sembra folle....
sarebbe interessante conoscere quale razio giustifichi che un patto liberamente sottoscritto fra le parti (mandato all'amministratore) , possa sciogliersi solo per istanza di una delle due parti
 
O

Ollj

Ospite
E sperare che quel Giudice non segua certo filone giurisprudenziale che gli attribuirebbe le spese senza rivalsa alcuna
 
O

Ollj

Ospite
Sarà così, ma mi sembra folle....
sarebbe interessante conoscere quale razio giustifichi che un patto liberamente sottoscritto fra le parti (mandato all'amministratore) , possa sciogliersi solo per istanza di una delle due parti
??
Sarà l'ora tarda, ma non capisco cosa intende dire
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non erro l'assemblea dei condomini può congedare l'amministratore quando gli pare e piace, senza bisogno di particolari motivazioni (adesso con mandato biennale).
Per contro l'amministratore dimissionato/congedato rimane in prorogazio per un tempo indefinito se l'assemblea non si decide a nominarne un altro.
Se questo ti sembra equo...
 
O

Ollj

Ospite
Per contro l'amministratore dimissionato/congedato rimane in prorogazio per un tempo indefinito se l'assemblea non si decide a nominarne un altro.
Se questo ti sembra equo...
Non è questione di equità ma di principio di diritto su cui personalmente convengo; le spiego la ratio legis:
- se in un Condominio si è ritenuta necessaria la presenza di un amministratore
- se costui è stato nominato
- se l'Assemblea non è in grado o non vuole nominare un nuovo amministratore,
per il principio della tutela degli interessi del Condominio, deve ammettersi la prorogatio dei poteri; diversamente il Condominio riceverebbe un grave pregiudizio causa mancanza di amministratore
Chi non intende svolgere la prorogatio deve far nominare un amministratore e se l'assemblea non lo facesse spontaneamente vi provvederà il Giudice.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Convengo anch'io su tutto, meno un particolare. Riterrei più congruo l'obbligo da parte dei condomini che si ritengono lesi, di rivolgersi al giudice per porre termine al regime di proroga.
L'amministratore è estraneo alle beghe condominiali: al massimo capirei un termine minimo-massimo. (es. 6-12 mesi). Poi dovrebbe essere sciolto da ogni obbligo. La responsabilità ricadrebbe poi sui condomini stessi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
- se costui è stato nominato
Costui è stato nominato, nel senso che gli è stato conferito l'incarico a condizioni concordate. Potrebbe per esempio porre come condizione che in caso di decadenza manterrà la proroga al max per 6-12 mesi?

Leggerò la risposta un altro giorno. Grazie per l'interessante delucidazione.
 
O

Ollj

Ospite
potrebbe per esempio porre come condizione che in caso di decadenza manterrà la proroga al max per 6-12 mesi?
Attuabile solo con il consenso unanime dei consociati (1000/1000); quindi l'amministratore sarebbe sollevato non per la condizione pattuita, ma per la volontà unanime dei condòmini che gli revocherebbero il mandato conferito senza poi provedere alla nomina di un successore (ed il cerchio si chiude = quando manca la volontà, impossibile essere esonerati dalle responsabilità della carica)
 

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