aleisa

Membro Ordinario
Buongiorno a tutti,
sono qui oggi per esporre una problematica. Vivo in un condominio (senza amministratore!) compsto da 4 appartamenti (quindi 4 proprietari) e siccome la scala interna e i pianerottoli sono un po' antichi, abbiamo deciso di ristrutturarla. Purtroppo solo 3 proprietari su 4 vogliono ristrutturare!!(il proprietario che nn vuole ristrutturare ci viene solo 2 mesi l'anno e nn ha interesse a farlo!). Ora Vi chiedo: è obbligato a ristrutturare? o puo' starne fuori?Se è obbligato, potreste gentilmente descrivermi la procedura idonea per sollecitarlo? è necessario farlo contattare per vie legali o ci sono altri metodi?
grazie infinite per le risposte!!!!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se voi tra approvate la spesa in assemblea regolarmente convocata con il quorum previsto, ossia la maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 500 mlm (3 su 4 dovrebbe essere più che sufficiente), anche il dissenziente o assente è obbligato a contribuire, vedi artt. 1136 e 1137 cc
 

aleisa

Membro Ordinario
grazie per la risposta!!6 stato molto gentilepero' mi chiedevo se potresti consigliarmi un metodo piu'"convincente" nei confronti del condomino che nn vuole ristrutturare.....del tipo farlo contattare da un avvocato? o potremmo scrivergli noi del condominio stesso con una lettera/telegramma o scrittura privata citandogli gli artt. del C.C. previsti??grazie ancora....
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per prima cosa il Presidente d'assemblea, deve comunicare l'esito del deliberato ai condomini inviando il Verbale, di solito lo fa l'amministratore ma visto che voi non l'avete sarà compito del Presidente, in special modo agli assenti e meglio con lettera raccomandata, magari anche comunicando le quote parte che ognuno deve versare, se questo non vuole contribuire nei termini stabiliti dall'assemblea, purtroppo dovrete agire con una richiesta di decreto ingiuntivo contattando un legale, così che, dopo la decisione giudiziale, questo che non vuole contribuire dovrà la sua quota di competenza, l'interesse legale e le spese legali. Insomma non so se a lui converrà.
 
A

AlbertoF

Ospite
Da quanto ho capito voi volete fare un lavoro per rendere più accogliente il vano scale e i vari pianerottoli. In sostanza non è un lavoro urgente che deve essere fatto perchè dalla sua mancata manutenzione ne potrbbe derivare un pericolo per i condomini.
Secondo me trattasi di spesa voluttuaria che, se l'altro condomino non la ritiene utile, non è obbligato a pagarla. Se invece trattasi di spesa ritenuta necessaria ed urgente per la stabilità del vano scale allora nessuno può sottrarsi.
Ciao
Ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non credo che un condomino possa decidere autonomamente se una spesa è voluttuaria, nel caso avrà l'opportunità di impugnare la delibera nei tempi previsti dall'art. 1137 cc e far valutare da un Giudice.
 
A

AlbertoF

Ospite
Resta da stabilire se una spesa è necessaria o no. Il giudice valuta le carte,i fogli, che dicono poco,la realtà è diversa. Se una spesa non è necessaria è voluttuaria.
Prova a dimostrare il contrario.
Ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In materia di condominio degli edifici, le innovazioni, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 cod. civ., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell'edificio. La relativa valutazione integra un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. --- Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 1984, n. 428, Gargantini c. V. Ciriè 18 Vol.

In materia di condominio negli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 cod. civ., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. L'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali. --- Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1981, n. 2408, Alberti c. Cond. Parco Resi.

Ove un singolo condomino intenda sottrarsi alla partecipazione alla spesa relativa ad una innovazione gravosa o voluttuaria, l'onere della prova dell'esistenza degli estremi di cui all'art. 1121 cod. civ. grava sullo stesso condomino interessato. -- Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986, Cond. di via Plateja, 28, Taranto c. Carbone Mongelli.
http://www.confedilizia.it/RASinnovazioni-cond.htm


p.s. chi dice che una spesa non è necessaria diventa automaticamente voluttuaria? La maggioranza in condominio decide e approva la spesa con i quorum stabiliti, chi non è d'accordo può impugnare, altrimenti è obbligato a contribuire, vedi art. 1137 cc (inderogabile)
 

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Concordo con quanto asserito da condobip.
Non capisco, invece, la sicurezza con cui risponde AlbertoF (guru).
Saluti
 

lucarts

Nuovo Iscritto
Scusate se mi inserisco in questa discussione, ma vivendo una situazione simile di un quarto condomino che non vuole partecipare neppure alle spese di pulizia del vano scale in quanto ha solo un diritto di passaggio (a malapena paga la bolletta della luce...).
Ora però in primavera si dovrà provvedere a ristrutturare una buona parte dello stesso vano scale a seguito di infiltrazioni che tralaltro derivano proprio dalla sua proprietà; il soggetto in questione può rifiutar si di partecipare alle spese?
 

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