Condominio e legge sulla privacy
legge di stabilità 2016
La legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo13 delle legge 431/98 che regolava le locazioni degli immobili ad uso abitativo lasciando sopravvivere la legge 392/78 (Equo Canone) solo per gli immobili ad uso diverso dall’abitazione.
Questa premessa è essenziale per capire l’ambito e l’efficacia della modifica ora introdotta con il comma 59 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016. Restano esclusi, da quanto previsto nel comma 59 dell’art. 1, i contratti relativi alle locazioni di negozi, uffici, capannoni ecc. ; per tale tipologia resta in vigore la precedente normativa.
La modifica introdotta precisa gli obblighi in capo al locatore che sia anche condòmino. Prevede la norma che
se l’immobile locato è in condominio, il locatore è obbligato ad informare l’amministratore del condominio entro sessanta giorni dalla data di registrazione del contratto. L’obbligo deve essere adempiuto in
forma documentale. Cosa significhi in forma documentale è abbastanza vago e non precisato. Potrebbe voler dire mediante semplice invio di dichiarazione dalla quale risultino gli estremi anagrafici dei contraenti, la decorrenza del contratto, la data e il numero di registrazione.
Ciao