gius2011

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il Tribunale nel gennaio 2013 ha emanato l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità con esecuzione entro febbraio 2013.
A tuttoggi l’inquilino per varie lungaggini burocratiche non è ancora stato sfrattato. L’accesso per l’esecuzione del rilascio dell’appartamento sarà effettuato con l’Ufficiale Giudiziario il 14/5/2014
Il mio dubbio è se la comunicazione della cessazione dell’affitto doveva essere comunicata all’Agenzia delle Entrate all’emanazione dell’ordinanza o a sfratto eseguito con rilascio dell’immobile da parte dell'inquilino.
Il contratto è in regime di cedolare secca.
L’eventuale tardata comunicazione è sanzionabile?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
L'ordinanza di convalida di sfratto sancisce il termine del contratto di locazione con possibilità, pertanto, di comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del contratto (allegando copia della convalida).
Da tale momento il locatore non è più tenuto a corrispondere l'imposta di registro né l'imposta sui canoni anche se non percepiti, anzi può recuperare - come credito d'imposta - le tasse pagate sui canoni non percepiti per i precedenti periodi di morosità.
Essendo stato il contratto in regime di cedolare secca, il problema non si pone per le imposte di registro, bensì solo per l'IRPEF.
Una comunicazione tardiva della risoluzione anticipata del contratto è quindi un adempimento indispensabile proprio per informare l'Agenzia che dal gennaio 2013 non vi sono più canoni di locazione da assoggettare alle imposte dirette.
Alcuni uffici della Agenzia accettano, per una comunicazione tardiva di risoluzione anticipata del contratto in regime di cedolare secca, un versamento per "ravvedimento operoso" pari ai soli interessi ed alle sanzioni calcolati su 67 Euro, che sarebbe l'imposta di registro per la risoluzione anticipata in regime ordinario.
Tale versamento tramite F23 va allegato in copia alla comunicazione tardiva tramite RLI della risoluzione anticipata.
Alcuni altri uffici richiedono invece la regolarizzazione della comunicazione tardive mediante "Remissione in bonis" ex art.2 c.1 DL 16/2012 che prevede un versamento più oneroso, precisamente di 258 Euro, effettuato tramite F24.
Meglio informarsi presso l'Agenzia di competenza.
 
J

JERRY48

Ospite
In caso di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. E, deve avvenire entro trenta giorni da quella data, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131. Non rilevano ai fini dell’imposta di registro: la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio.Quanto ai redditi, l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, dispone che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ma strano.
Molti appena danno incarico al legale di presentare l ingiunzione di sfratto per morosita,congiuntamente pagano l F23 con i 67 E di risoluzione contratto.
E la prima cosa di cui Si proccupano i locatori.
Strano che e'passato un anno e nessuno ti ha detto nulla...
 

massandro6

Membro Junior
Proprietario Casa
Alcuni legali sono del parere che l'imposta relativa alla risoluzione non vada pagata e che vada solo comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessazione del contratto come da sentenza del tribunale.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ma da quel che so l Agenzia delle Entrate vede subito l F23 con i 67 E.
Comunicare all'Agenzia delle Entrate di competenza come,via PEC?
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
.... che strano nazione e' la nostra ! Quando ci sono passato io ho chiesto informazioni telefoniche all'Agenzia delle Entrate al numero unico per l'assistenza e la risposta e' stata : "Lei non deve fare nulla, il Tribunale d'ufficio invia copia della sentenza di sfratto all'Agenzia delle Entrate. E' competenza della Pubblica Amministrazione scambiarsi queste informazioni e non del cittadino spostare le pratiche da un ufficio all'altro." Bello e' ? Successivamente per essere sicuro ho telefonato all'Agenzia delle Entrate di Roma presso cui avevo registrato il contratto chiedendo se fosse pervenuta loro la comunicazione. La risposta e' stata che non era assolutamente vero quanto dettomi dall'operatore centralizzato ma copia della sentenza dovevo inviarla io perche' il Tribunale non lo faceva d'ufficio.
Nessuno mi ha richiesto il pagamento dei 67 € e la copia e' stata accettata per invio via posta elettronica direttamente al funzionario dell'ufficio ove avevo registrato il contratto. Consiglio di effettuare piu' telefonate e poi scegliere la risposta che ritenete piu' conveniente per voi ma mantenete copia di quello che fate. Io ho archiviato la comunicazione di posta elettronica con indirizzo e nome del funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Veramente qursta procedura viene caldamente consigliata dal legale che presents lo sfratto
Per lo sfratto per finita locazione invece non devi fare nulla.
 

gius2011

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono andato all'Agenzia delle Entrate per comunicare la cessazione con mod. RLI. Non mi hanno fatto pagare nessuna penale perché ho la cedolare secca. La cessazione è stata fatta con riferimento alla data dell'esecutività dello sfratto aprile 2013
 
J

jac1.0

Ospite
Sono andato all'Agenzia delle Entrate per comunicare la cessazione con mod. RLI. Non mi hanno fatto pagare nessuna penale perché ho la cedolare secca.
E' una motivazione strana. A mio avviso è sempre così, ossia anche in caso di tassazione ordinaria del reddito da locazione.
 

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