L'ordinanza di convalida di sfratto sancisce il termine del contratto di locazione con possibilità, pertanto, di comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del contratto (allegando copia della convalida).
Da tale momento il locatore non è più tenuto a corrispondere l'imposta di registro né l'imposta sui canoni anche se non percepiti, anzi può recuperare - come credito d'imposta - le tasse pagate sui canoni non percepiti per i precedenti periodi di morosità.
Essendo stato il contratto in regime di cedolare secca, il problema non si pone per le imposte di registro, bensì solo per l'IRPEF.
Una comunicazione tardiva della risoluzione anticipata del contratto è quindi un adempimento indispensabile proprio per informare l'Agenzia che dal gennaio 2013 non vi sono più canoni di locazione da assoggettare alle imposte dirette.
Alcuni uffici della Agenzia accettano, per una comunicazione tardiva di risoluzione anticipata del contratto in regime di cedolare secca, un versamento per "ravvedimento operoso" pari ai soli interessi ed alle sanzioni calcolati su 67 Euro, che sarebbe l'imposta di registro per la risoluzione anticipata in regime ordinario.
Tale versamento tramite F23 va allegato in copia alla comunicazione tardiva tramite RLI della risoluzione anticipata.
Alcuni altri uffici richiedono invece la regolarizzazione della comunicazione tardive mediante "Remissione in bonis" ex art.2 c.1 DL 16/2012 che prevede un versamento più oneroso, precisamente di 258 Euro, effettuato tramite F24.
Meglio informarsi presso l'Agenzia di competenza.