Cerco di essere il più sintetico possibile : rammento che allo stato attuale vale il testo unico ma facendo riferimento alle due leggi urbanistiche citate ed estrapolando articolo 26:
LEGGE 1942
LEGGE 1967
L'articolo 26 della legge 1942:
Art. 26. - SOSPENSIONE O DEMOLIZIONE DI OPERE DIFFORMI DAL PIANO REGOLATORE
[1] "Qualora siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il provveditore alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del consiglio superiore per i lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e - per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge - entro cinque anni da quest'ultima data.
[2] I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.
[3] La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore alle opere pubbliche, nel caso in cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.
[4] I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.
[5] Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo dispone la esecuzione in danno dei lavori.
[6] Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14-4-1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidamente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia".
Art. 27. - ANNULLAMENTO DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI
[1] "Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3- 3-1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.
[2] Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
[3] Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
[4] In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
[5] Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 26.
[6] Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.
[7] Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.
[8] I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune".
L'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
QUANDO SIANO ESEGUITE, SENZA LA LICENZA DI COSTRUZIONE O IN CONTRASTO CON QUESTA, OPERE NON RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO REGOLATORE, DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE OD ALLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, PER I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, O IL PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE, PER GLI ALTRI COMUNI, POSSONO DISPORRE LA SOSPENSIONE O LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE, OVE IL COMUNE NON PROVVEDA NEL TERMINE ALL'UOPO FISSATO. I PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE SONO EMESSI, PREVIO PARERE RISPETTIVAMENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO, ENTRO CINQUE ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ O DI AGIBILITÀ E PER LE OPERE ESEGUITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE ENTRO CINQUE ANNI DA QUEST'ULTIMA DATA.
I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O DI DEMOLIZIONE SONO NOTIFICATI A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, NELLE FORME E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, AL TITOLARE DELLA LICENZA O IN MANCANZA DI QUESTA AL PROPRIETARIO DELLA COSTRUZIONE, NONCHÉ AL DIRETTORE DEI LAVORI ED AL TITOLARE DELL'IMPRESA CHE LI HA ESEGUITI O LI STA ESEGUENDO E COMUNICATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LA SOSPENSIONE NON PUÒ AVERE UNA DURATA SUPERIORE A TRE MESI DALLA DATA DELLA NOTIFICA. ENTRO TALE PERIODO DI TEMPO IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, O IL PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE, NEL CASO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA MODIFICA DELLE COSTRUZIONI O PER LA RIMESSA IN PRISTINO, IN MANCANZA DEI QUALI LA SOSPENSIONE CESSA DI AVERE EFFICACIA.
Da ciò si evince che qualsiasi opera difforme da quanto assentito se esistente piano regolatore generale obbligatorio per il comune all'epoca della realizzazione risulta non essere a norma urbanistica e quindi va sanata ove possibile applicando sia le norme previgenti all'epoca della costruzione sia quelle vigenti attualmente.