Mattonella

Membro Attivo
Buonasera , a seguito di lavori di una certa rilevanza che stiamo facendo nel nostro condominio è arrivata la lettera dell'amministratore con la ripartizione delle spese e le relative rate da pagare.
Nella descrizione delle spese c'è anche quella di competenza dell'amministratore per la presentazione della pratica relativa al 36% essendo spese di ristrutturazione e anche quella relativa al direttore dei lavori ma essendo diverse migliaia di euro prima di pagare vorrei capire se questi costi sono in proporzione al totale lavori e quanto? oppure sono a discrezione dei professionisti ?
Grazie infinite
 

roby777

Membro Junior
l'impresa è quella proposta dall'amministratore ?
l'IVA applicata a quanto ammonta ?
In generale, la cassazione ha stabilito che all'amministratore spetta un compenso annuale unico che è omnicomprensivo.
Le stesse assemblee straordinarie non vanno retribuite in aggiunta.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella descrizione delle spese c'è anche quella di competenza dell'amministratore per la presentazione della pratica relativa al 36%
Grazie infinite

Per la pratica del 36% da maggio 2011 non occorre presentare niente:
non so se si riferisce ai bonifici delle fatture ai fornitori ma che siano relativi alle agevolazioni che siano bonifici normali non ci sono pratiche in più; anche per il riparto delle spese non c'è differenza....
 

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
A mio modesto parere, nell'assemblea in cui avete deliberato di far eseguire i lavori alla ditta XY avreste dovuto deliberare anche il nominativo (e relativa retribuzione) del direttore dei lavori, nonchè quanto dovuto all'amministratore per l'ulteriore lavoro (es. calcolo ed incasso rate supplementari, certificazione ai condomini per recupero 36% o 50% ecc.). Nessuno lavora gratis.
Saluti.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Giusto quanto detto sopra.
Inoltre, per quanto riguarda il compenso all'amministratore, il diritto sussiste SOLO e SE sia stato deliberato dall'assemblea, quindi anche in sede di approvazione degli stessi lavori straordinari.

In assenza di una specifica pattuizione l'amministratore non può pretendere un compenso straordinario.-
Cass., sez. II, sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28734
- Il diritto dell'amministratore a percepire un compenso extra per l'attività prestata per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall'assemblea; in tal caso l'autorità giudiziaria può intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e del regolamento condominiale.
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Compenso Amministratore per lavori extra

Giusto quanto detto sopra.
Inoltre, per quanto riguarda il compenso all'amministratore, il diritto sussiste SOLO e SE sia stato deliberato dall'assemblea, quindi anche in sede di approvazione degli stessi lavori straordinari.

In assenza di una specifica pattuizione l'amministratore non può pretendere un compenso straordinario.-
Cass., sez. II, sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28734
- Il diritto dell'amministratore a percepire un compenso extra per l'attività prestata per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall'assemblea; in tal caso l'autorità giudiziaria può intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e del regolamento condominiale.

Si ! ma l'Assemblea deve deliberare prima dell'inizio dei lavori -ovverosia in fase di approvazione dei preventivi- o può farlo anche a lavori conclusi ?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Si ! ma l'Assemblea deve deliberare prima dell'inizio dei lavori -ovverosia in fase di approvazione dei preventivi- o può farlo anche a lavori conclusi ?
Importante che vi sia una delibera in merito.
Oltretutto, il diritto ad un compenso extra (per lavori straordinari) potrebbe essere approvato anche in sede di nomina dell'amministratore.

Saluti
dolly
 

Mattonella

Membro Attivo
Salve e grazie a tutti per le risposte, ho capito alcune cose ma volevo precisare che la ditta scelta per i lavori non è stata scelta dall'amministratore mentre il direttore dei lavori si.
Nell'assemblea in cui si decideva di affidare i lavori alla ditta ... veniva anche attribuito all'amministratore il compito di seguire la pratica fiscale per la detrazione delle spese che se non sbaglio dovrebbe essere del 50% e non del 36% fino a maggio 2013; ma non abbiamo determinato nessun compenso ne per lui ne per il direttore dei lavori.
Capisco che qualcosa debba avere (perché nessuno lavora gratis) ma per adesso siamo a circa 2300 euro x amm e 3500 euro per direttore lavori più altri 600 euro per responsabile dei lavori che coincide con la stessa persona (responsabile e direttore dei lavori) ma credevo che fossero cifre più piccole.
Secondo voi è possibile contrattare per diminuirle ? I lavori a cui si riferiscono ammontano a circa 62.000 euro e se un condomino ha difficoltà e non paga le rate di questo lavoro straordinario cosa succede ?
Grazie tante
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Salve e grazie a tutti per le risposte, ho capito alcune cose ma volevo precisare che la ditta scelta per i lavori non è stata scelta dall'amministratore mentre il direttore dei lavori si.
Nell'assemblea in cui si decideva di affidare i lavori alla ditta ... veniva anche attribuito all'amministratore il compito di seguire la pratica fiscale per la detrazione delle spese che se non sbaglio dovrebbe essere del 50% e non del 36% fino a maggio 2013; ma non abbiamo determinato nessun compenso ne per lui ne per il direttore dei lavori.
Capisco che qualcosa debba avere (perché nessuno lavora gratis) ma per adesso siamo a circa 2300 euro x amm e 3500 euro per direttore lavori più altri 600 euro per responsabile dei lavori che coincide con la stessa persona (responsabile e direttore dei lavori) ma credevo che fossero cifre più piccole.
Secondo voi è possibile contrattare per diminuirle ? I lavori a cui si riferiscono ammontano a circa 62.000 euro e se un condomino ha difficoltà e non paga le rate di questo lavoro straordinario cosa succede ?
Grazie tante

Il direttore dei lavori, il cui compito è quello di verificare che l'impresa esegua i lavori come da capitolato, e, se ci sono problemi durante i lavori ad osservare il capitolato, impartire le direttive per trovare le soluzioni, ha un compenso variabile.
In genere, nei lavori di ristrutturazione edilizia il D.L. prende un compenso percentuale calcolato in modo inversamente proporzionale all'importo dei lavori, corretto dall'impegno temporale che richiede il lavoro.
Una cosa è fare il D.L. per un cantiere da 10 mila euro che dura 22 giorni lavorativi ed un' altra cosa è fare il D.L. per un lavoro da 10 mila euro che dura 5 giorni lavorativi.
Se il Condominio pretende la presenza fissa di 8 ore tutti i giorni lavorativi già partirà con un costo minimo di circa 7/800 euro al giorno per la sola vacazione (tempo messo a disposizione).
Purtroppo nelle delibere condominiali, dove dovrebbe essere riportato il nome e l'importo riservato al D.L., non viene mai incluso quanta presenza sul cantiere viene richiesta al professionista.
Questo fa si che in certe tipologie di lavori il D.L. si presenta solo all'inizio ed alla fine dei lavori.
Altra cosa è il Coordinatore per la sicurezza, professionista richiesto obbligatoriamente dalla legge se i lavori sono svolti contemporaneamente da più ditte. Questo incarico può essere svolto anche dal D.L. e, ovviamente va ad aumentare il suo compenso.
L'amministratore di solito è il Responsabile dei Lavori e per questa sua funzione che esplica in nome e per conto del condominio deve essere retribuito, indipendentemente dal fatto che poi curerà le pratiche per le detrazioni fiscali (che sono un fatto amministrativo).
Il R.L. è una figura obbligatoria, perché se succede qualcosa durante il corso dei lavori è lui che ne risponde. Anche il R.L. deve essere nominati dall'assemblea che stabilisce il suo compenso.
Quindi è l'assemblea condominiale che giudica congruo il compenso di tutte e tre le figure professionali.
 

Mattonella

Membro Attivo
Il direttore dei lavori, il cui compito è quello di verificare che l'impresa esegua i lavori come da capitolato, e, se ci sono problemi durante i lavori ad osservare il capitolato, impartire le direttive per trovare le soluzioni, ha un compenso variabile.
In genere, nei lavori di ristrutturazione edilizia il D.L. prende un compenso percentuale calcolato in modo inversamente proporzionale all'importo dei lavori, corretto dall'impegno temporale che richiede il lavoro.
Una cosa è fare il D.L. per un cantiere da 10 mila euro che dura 22 giorni lavorativi ed un' altra cosa è fare il D.L. per un lavoro da 10 mila euro che dura 5 giorni lavorativi.
Se il Condominio pretende la presenza fissa di 8 ore tutti i giorni lavorativi già partirà con un costo minimo di circa 7/800 euro al giorno per la sola vacazione (tempo messo a disposizione).
Purtroppo nelle delibere condominiali, dove dovrebbe essere riportato il nome e l'importo riservato al D.L., non viene mai incluso quanta presenza sul cantiere viene richiesta al professionista.
Questo fa si che in certe tipologie di lavori il D.L. si presenta solo all'inizio ed alla fine dei lavori.
Altra cosa è il Coordinatore per la sicurezza, professionista richiesto obbligatoriamente dalla legge se i lavori sono svolti contemporaneamente da più ditte. Questo incarico può essere svolto anche dal D.L. e, ovviamente va ad aumentare il suo compenso.
L'amministratore di solito è il Responsabile dei Lavori e per questa sua funzione che esplica in nome e per conto del condominio deve essere retribuito, indipendentemente dal fatto che poi curerà le pratiche per le detrazioni fiscali (che sono un fatto amministrativo).
Il R.L. è una figura obbligatoria, perché se succede qualcosa durante il corso dei lavori è lui che ne risponde. Anche il R.L. deve essere nominati dall'assemblea che stabilisce il suo compenso.
Quindi è l'assemblea condominiale che giudica congruo il compenso di tutte e tre le figure professionali.
 

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