uva

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Premesso che il recente D.L. n. 50/2017 ha stabilito il limite di 5.000 € per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (limite oltre il quale per fare la compensazione occorre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi), mi si presenta il seguente problema che sintetizzo con un esempio numerico.
Premetto anche che mi risulta detto limite riguardi solo le compensazioni orizzontali, cioè aventi per oggetto tributi diversi tra loro.

Dalla dichiarazione dei redditi del 2016 scaturisce:
credito IRPEF per saldo 2016 € 7.000
debito cedolare secca per saldo 2016 € 5.000

debito IRPEF per primo acconto 2017 € 1.000
debito IRPEF per addizionali regionale e comunale € 1.000

Compilando il mod. F24 da pagare entro fine giugno pensavo di fare come segue (le cifre sono inventate, spero che servano per chiarire il concetto).

Compensazione orizzontale: utilizzo 5.000 € di credito IRPEF per compensare il debito di € 5.000 relativo alla cedolare secca. Quindi ho rispettato il limite imposto dal D.L e non occorre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.

A questo punto rimane un credito IRPEF di (7.000 - 5.000) € 2.000
Pensavo di fare anche la compensazione verticale con i debiti per primo acconto IRPEF 2017 + addizionali regionale e comunale (€ 1.000 + 1.000 = € 2.000 che verrebbero compensati).

Così facendo, il credito IRPEF 2016 che scrivo sul mod. F24 con codice tributo 4001 è di complessivi € 7.000, perché lo utilizzo sia in compensazione orizzontale (rispettando il limite di legge) sia in compensazione verticale.

A me sembra corretto, ma mi viene il dubbio che l'Agenzia delle Entrate vedendo nella colonna "importi a credito compensati" del mod. F24 una somma superiore al limite di € 5.000 richieda il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
Forse l'Ag. Entrate non capisce che in realtà le compensazioni sono due: una orizzontale che rispetta il limite; e l'altra verticale che non è soggetta a questa nuova normativa.

Grazie per il vostro parere!
 

uva

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Ma perché non usi mod.pf on Line sul sito ag.entrate
Sì, uso UnicOnLine (non posso utilizzare UnicoWeb per la natura dei redditi da dichiarare). Non parto dalla dichiarazione precompilata perché è piena di errori.

Però non mi fido del tutto del risultato del software che compila il mod F24 in base a questa recentissima normativa.
Preferisco cercare di capire se la mia interpretazione delle compensazioni orizzontale (col suddetto limite) e verticale è esatta!
 

basty

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Temo che la Agenzia delle Entrate eccepirà sulla regolarità della soluzione: non per un ragionamento tecnico.
Solo per il fatto che di quel passo ogni credito sarebbe frazionabile in frazioni <= a 5000.
Per altro perchè no riporti il credito sul 4001 su due righe, in modo da far comparire il 5000 ed il 2000?.
Non sono poi andato al merito dello questione: sicura che il limite dei 5000 del DL 50, specifichi esattamente riguardare solo la compensazione orizzontale?
 

uva

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Grazie della risposta @basty
Ho approfondito l'argomento leggendo alcune risposte fornite da L'Esperto del Sole24Ore del 19 giugno, da cui risulta che:

1) Perché ricorra l'obbligo del visto di conformità "occorre che il credito sia concretamente inserito in modelli F24: non appena, nell'arco di un anno, il totale delle compensazioni eccede l'importo di 5.000 €, la dichiarazione dei redditi deve essere munita di visto".

Pensavo di fare come dici tu: riportare il credito IRPEF col cod. 4001 (saldo anno 2016 a credito) su due righi.
Meglio ancora compilando due F24 diversi: uno per la compensazione orizzontale (utilizzo 5.000 € di credito IRPEF 2016 per pagare la cedolare secca del 2016); e un altro per fare la compensazione verticale (utilizzo i restanti 2.000 € di credito IRPEF 2016 per pagare il primo acconto IRPEF 2017 e le addizionali regionale e comunale).

2) La spiegazione secondo la quale il limite dei 5.000 € non riguarda le compensazioni verticali è un po' complicata.
Provo a riassumerla.
L'obbligo del visto di conformità (che scatta quando la compensazione supera i 5.000 €) "è circoscritto ai contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 09/07/1997, n. 241."
"Nel rinvio al Dlgs 241 del 1997, art. 17 è implicita la delimitazione del visto alle sole compensazioni orizzontali o esterne, ossia aventi oggetto crediti e debiti relativi a tributi (e contributi) diversi

C'è poi la risposta ad una società che vuole compensare un credito Ires (superiore a 5.000 €) cedendolo ad un'altra società dello stesso gruppo. Gli rispondono (titolando la risposta "Compensazioni verticali senza visto di conformità") che lo può fare senza ricorrere al visto di conformità.
Specificando che quello è un caso che non costituisce una compensazione, né orizzontale né verticale "quanto meno non lo è per il significato che a questa parola assegna l'art. 17 del Dlgs 241 del 1977".




 

basty

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Per la verità non ho mai approfondito la questione: credevo però che il limite non fosse tanto legato all'uso fatto sull'F24: ma all'importo risultante a credito; nel senso che se il credito superasse le € 5000 , prima di prenderlo/usarlo per buono era richiesto il visto.

Come dire: se l'importo è piccolo comunque vada troveremo la quadra.
Se l'importo è significativo, prima voglio fare una verifica.
 

clemente

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Per la verità non ho mai approfondito la questione: credevo però che il limite non fosse tanto legato all'uso fatto sull'F24: ma all'importo risultante a credito; nel senso che se il credito superasse le € 5000 , prima di prenderlo/usarlo per buono era richiesto il visto.

Come dire: se l'importo è piccolo comunque vada troveremo la quadra.
Se l'importo è significativo, prima voglio fare una verifica.
Concordo ... io non rischierei e mi farei apporre il visto ...
 

uva

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io non rischierei e mi farei apporre il visto
Farsi apporre il visto significa rivolgersi ad un commercialista o ad un caf, e pagare!

Per non rischiare basta utilizzare in compensazione solo 5.000 € nel mod. F24 che si paga a fine giugno.

I rimanenti 2.000 € dell'esempio che ho fatto si riporteranno nell'Unico 2018 relativo ai redditi 2017.
Bisogna compilare il quadro RX "Compensazioni e rimborsi" dell'Unico 2017; nelle apposite colonne 1 (importo a credito) e 4 (credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione) del rigo RX1 (IRPEF).
Senza chiedere il rimborso nella colonna 3, che presumo comporti tempi un po' lunghi.
 

clemente

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I rimanenti 2.000 € dell'esempio che ho fatto si riporteranno nell'Unico 2018 relativo ai redditi 2017.
mmm e se il credito, magari derivante da spese mediche scaglionate e/o spese di ristrutturazione perdurasse per i prossimi anni? non avrebbe senso ... meglio il visto di un CAF che non credo dissangui un contribuente che magari ha necessità di utilizzare il credito per pagare l'IMU ad esempio
 

basty

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Scusate, ma questo visto da che figura deve essere apposto? Credevo spettasse alla Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione della dichiarazione.
Ad esempio, nella comunicazione in cui mi chiederebbero un versamento integrativo di 80€ , che diventano 91,62 con sanzioni ed interessi, relativi a redditi del 2014, trovo anche una pagina intitolata Prospetto dei rimborsi e crediti confermati (relativi a Unico 2015).
Pensavo fosse questo il visto previsto.
 

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