Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non resta che ripetermi:
L’art. 3, primo comma del D.P.R. n. 131/1986, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama anche il contratto di comodato, per cui i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili sia che abbiano per oggetto beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.
 

alfonso72

Membro Attivo
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chiedo scusa se ne approfitto per fare una domanda,questi contratti di comodato d'uso hanno una durata minima/massima o si possono fare per qualunque periodo o meglio ancora se si può fare che il contratto può essere annullato in qualsiasi momento?
 

tovrm

Membro Senior
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Non resta che ripetermi:
L’art. 3, primo comma del D.P.R. n. 131/1986, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama anche il contratto di comodato, per cui i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili sia che abbiano per oggetto beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.

Idem. Il contratto di comodato su immobili non può essere un contratto verbale in quanto soggetto ad imposta di registro. Le forme sono quelle indicate nel mio precedente post.

chiedo scusa se ne approfitto per fare una domanda,questi contratti di comodato d'uso hanno una durata minima/massima o si possono fare per qualunque periodo o meglio ancora se si può fare che il contratto può essere annullato in qualsiasi momento?

Il contratto può essere terminato in qualsiasi momento solo se il comodato ha durata indeterrminata. Non vi sono limiti minimi o massimi di durata, ma se indicata, la stessa va rispettata.
 

alfonso72

Membro Attivo
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Idem. Il contratto di comodato su immobili non può essere un contratto verbale in quanto soggetto ad imposta di registro. Le forme sono quelle indicate nel mio precedente post.



Il contratto può essere terminato in qualsiasi momento solo se il comodato ha durata indeterrminata. Non vi sono limiti minimi o massimi di durata, ma se indicata, la stessa va rispettata.
ok,grazie
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
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Non vi sono limiti minimi o massimi di durata, ma se indicata, la stessa va rispettata.

Mi risulta :
Dal C.C. :Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
+
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Se cortesemente mi illumini...:daccordo:
 

tovrm

Membro Senior
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Mi risulta :
Dal C.C. :Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Esatto. Alla scadenza del termine, se fissato, o «quando se ne è servito in conformità del contratto». Dunque, secondo quanto stabilito nel contratto.

Il comodato verbale si presume a scadenza indeterminata, salvo prova contraria.

La restituzione immediata per un «urgente e impreveduto bisogno» del comodante è una clausola di salvaguardia che consente al comodante, in casi estremi, di poter rientrare rapidamente nel possesso del bene (d'altra parte, essendo gratuito il comodato, non dovrebbe essere altrimenti).

+
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Se cortesemente mi illumini...:daccordo:

Ho letto la sentenza della Corte e non sono d'accordo. Peraltro, si tratta di una sentenza che ha più di trent'anni e rispecchia l'orientamento della Corte nel 1981. Oggi quale sarebbe l'orientamento della Corte? Faccio solo notare che il DPR 131/1986 è successivo al pronunciamento della Corte.

L'imposta di registro, solo per dare una corretta informazione, oggi è pari a 168 Euro e non più 129,11 (art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986).

Se leggi attentamente il DPR 131/1986, vedrai che il comodato di beni immobili è un atto per il quale è obbligatorio chiedere la registrazione. Ergo, necessita della forma scritta.

Per il comodato di beni mobili la registrazione è obbligatoria solo se redatti in forma scritta (art. 3, della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986)

Poi, si può discutere di tutto... ;) :daccordo:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se leggi attentamente il DPR 131/1986, vedrai che il comodato di beni immobili è un atto per il quale è obbligatorio chiedere la registrazione. Ergo, necessita della forma scritta.
Qui chi deve leggere attentamente quel D.P.R. sei solo tu. Era già stato scritto, ma ripetiamo ancora un'altra volta: sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, con l'eccezione di quelli espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, di quel T.U. dell'imposta di registro. Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ex art. 22 di quel T.U.
Siccome nell'articolo 3, comma 1, di quel T.U. non è richiamato anche il contratto di comodato, ne discende necessariamente che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili sia beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, ex art. 3, comma 2, del citato T.U., al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'articolo 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati.
Ora attendiamo fiduciosi di conoscere in quale punto quel T.U. contenga (invece) che "il comodato di beni immobili è un atto per il quale è obbligatorio chiedere la registrazione".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mi potresti spiegare il significato della frase
L'art. 22, primo comma del D.P.R. n. 131/86 lo fornisce:
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69".
Dunque una convenzione verbale (come potrebbe essere il comodato verbale, non solo di beni mobili, ma anche immobiliare) se viene enunciata in un atto scritto, costituisce oggetto d'imposta.
Per esempio, il Codice della Navigazione prevede all'art. 376 la locazione di una nave. Il successivo art. 377 prevede la forma di questi contratti, che devono essere provati per iscritto. Il comma 2 di questo articolo prevede però che la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Quindi nelle ipotesi di quel comma 2 basta la forma verbale per dare in locazione (per esempio) una barca da pesca fino a 10 t di stazza lorda.
Per effetto dell'art. 265 Cod. Nav., chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
L'art. 268 Cod Nav. prevede che la dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Il secondo comma del successivo art. 269 dice che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 377 Cod. Nav, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.
Ora, nelle condizioni di cui sopra, il contratto verbale di comodato, con il quale il proprietario del bene mobile (barca) affida l'armamento a un altro soggetto, viene enunciato nel processo verbale di nomina armatore stilato dall'ufficiale dell'ufficio di iscrizione della nave.
Di conseguenza, poiché nel processo verbale (redatto da un pubblico
ufficiale, che a norma dell'art 10, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986 è
obbligato a richiederne la registrazione) sono enunciate disposizioni
contenute nei contratti verbali di comodato posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, i contratti verbali sono tassabili in virtù dell'art 22 del D.P.R. n. 131/1986.
 

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