Qui chi deve leggere attentamente quel D.P.R. sei solo tu. Era già stato scritto, ma ripetiamo ancora un'altra volta: sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, con l'eccezione di quelli espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, di quel T.U. dell'imposta di registro. Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ex art. 22 di quel T.U.
Siccome nell'articolo 3, comma 1, di quel T.U. non è richiamato anche il contratto di comodato, ne discende necessariamente che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili sia beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, ex art. 3, comma 2, del citato T.U., al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'articolo 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati.
Ora attendiamo fiduciosi di conoscere in quale punto quel T.U. contenga (invece) che "il comodato di beni immobili è un atto per il quale è obbligatorio chiedere la registrazione".
Ok, nonostante trovi estremamente sgradevole quanto inutile il tuo sarcasmo, le tue argomentazioni mi hanno convinto :daccordo: