La legge, 231/2011, si presta ad una serie di
abusi abbastanza preoccupanti.
- Anche nel caso di contratto regolarmente registrato, ad esempio, basterà che l'inquilino malizioso faccia un paio di bonifici di importo superiore a quello effettivamente concordato e pagato (500 euro invece dei concordati 400), e denunci immediatamente il proprietario che non li contesti in maniera fulminea, assumendo che il vero contratto è di 500 euro ma è stato registrato per 400, e che i cento euro di differenza sono sempre stati dati in nero; così l'affitto scenderà subito ad una cifra irrisoria per otto anni. La causa intentata dal proprietario avrà sempre esito incerto, e con i soldi risparmiati un avvocato si paga in abbondanza.
- Anche ospitare una persona in una casa di proprietà diventapericolosissimo, come è facilmente intuibile, in quanto presta il fianco a facili truffe da parte di persone prive di scrupoli o - semplicemente - disperate, data l'attuale situazione di crisi in cui versa il nostro Paese.
Nulla di più semplice, quindi, che una persona ospitata per amicizia, filantropia o carità cristiana di punto in bianco decida di avvalersi della normativa in esame,inventandosi un contratto di locazione in nero e denunciando il tutto all'Agenzia delle Entrate. (Caso in dibattito)
In tal caso non resterà che
denunciare tali persone, secondo i vari casi concreti, per truffa, violazione di domicilio, appropriazione indebita, invasione di edificio e sostituzione di persona (qualora venga chiesto il subentro nelle utenze spacciandosi per delegato del legittimo intestatario).
Sarà importante
non accettare nessuna forma di pagamento, avendo ben presente che:
- a norma dell'art. 1277 CC, in mancanza di diverso accordo i debiti pecuniari(e quindi anche il canone della locazione) devono essere pagati al domicilio del locatore con moneta avente corso legale;
- l'eventuale pagamento tramite bonifico, vaglia o altre forme potrà essere legittimamente rifiutato, se inferiore a mille Euro (soglia oltre la quale scatta la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti); e se anche la somma venga pagata al domicilio del proprietario, si avrà cura di specificare sulla ricevuta che si accetta la somma a titolo di occupazione abusiva e salvo rivalsa.
Qualora i pagamento non siano regolari saranno esperibili le normali azioni di sfratto o inadempimento.