1) Se sono trascorsi 12 anni il contratto è scaduto e deve essere rinegoziato, anche nella parte relativa al canone, sempre che lei abbia inoltrato tempestivamente la disdetta (12 mesi prima della scadenza); in difetto di disdetta, infatti, il contratto si è rinnovato per altri 6 anni, con lo stesso canone.
2) Il nuovo contratto avrà una durata di 6+6 obbligatoriamente per legge, perché, appunto, è un nuovo contratto e non la prosecuzione del primo.
3) Tenga presente che se intende riaffittare l'immobile, il precedente conduttore ha il diritto di prelazione ex art. 40 legge 392/78, che riporto qui di seguito.
Articolo 40
Diritto di prelazione in caso di nuova locazione.
Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.