nickbs74

Nuovo Iscritto
Ciao sono il locatore di un appartamento con un contratto 4+4 registrato all'agenzia delle entrate, il mio inquilino adesso va via dall'Italia, e vorrebbe passare il contratto ad un suo amico. A me va bene ma cosa devo fare affinchè tutto sia in regola? Praticamete dovrei "cambiare2 il nome del conduttore sul contartto di affitto, ma in che modo? Chi deve pagare?

Grazie.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
In caso di cessione o risoluzione del contratto
L'imposta di registro va pagata anche quando il contratto si risolve (disdetta anticipata) o viene ceduto (cambio inquilino), entro 30 giorni con consegna, nei 20 giorni successivi, dell'attestato di versamento all'ufficio dove era stato registrato il contratto.
Se la risoluzione o la cessione avvengono gratuitamente (senza pagamento di un corrispettivo) l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.
Diversamente l'imposta e' dovuta in misura percentuale per il 2% dei canoni residui, con minimo di 67 euro.
In caso di risoluzione anticipata, se è stata versata l'imposta per l'intera durata del contratto si ha diritto al rimborso delle annualita' successive a quella in corso.
Il pagamento avviene con modello F23, codici tributo 113T per la risoluzione e 110T per la cessione.

ciao;)
 
J

JERRY48

Ospite
Il contratto di locazione è un accordo tra il proprietario di casa e un inquilino.
per legge chi cede il fabbricato ha l'obbligo di accertare l'identità della persona a cui lo cede, esaminando un documento d'identità e copiandone i dati anagrafici nel modulo. non sono ammesse altre modalità, neppure la conoscenza personale. attenzione chi non consegna o lo fa in ritardo, è punito con una multa molto salata!
per cui io sarei del parere di redigere un altro contratto e presentarlo all'Agenzia delle Entrate con le spese di registrazione come di consueto.
 

nickbs74

Nuovo Iscritto
In caso di cessione o risoluzione del contratto
L'imposta di registro va pagata anche quando il contratto si risolve (disdetta anticipata) o viene ceduto (cambio inquilino), entro 30 giorni con consegna, nei 20 giorni successivi, dell'attestato di versamento all'ufficio dove era stato registrato il contratto.
Se la risoluzione o la cessione avvengono gratuitamente (senza pagamento di un corrispettivo) l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.
Diversamente l'imposta e' dovuta in misura percentuale per il 2% dei canoni residui, con minimo di 67 euro.
In caso di risoluzione anticipata, se è stata versata l'imposta per l'intera durata del contratto si ha diritto al rimborso delle annualita' successive a quella in corso.
Il pagamento avviene con modello F23, codici tributo 113T per la risoluzione e 110T per la cessione.

ciao;)


Grazie molto gentile e preciso.
 

Elizabeth

Nuovo Iscritto
Non vedo perché rifare un contratto nuovo, Jerry48, (a meno che non ce ne sia una convenienza).
Copio e incollo da un altro sito: "Per giurisprudenza consolidata, si ritiene che costituisce accettazione tacita della cessione il caso in cui il locatore, venutone a conoscenza, abbia consentito il godimento della cosa locata da parte del cessionario, accettandone gli effetti e ricevendo da quest'ultimo il canone locativo."
Potresti far firmare per tua ulteriore sicurezza dal conduttore originario una dichiarazione di cessione del contratto a favore dell'attuale conduttore. E’ indispensabile, però, che il nuovo intestatario provveda a inviare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ove è registrato il contratto ceduto una comunicazione del suo subentro pagando l'imposta nella misura fissa di 67 euro con codice 110T come ti ha suggerito Nicoz.
Non so se ancora bisogna comunicare la cessione del fabbricato alla Polizia entro 48 ore (io lo farei in ogni caso, non si sa mai, è gratuito)
 
J

JERRY48

Ospite
io mi sentirei più tutelato col nuovo contratto ed ho anche la facoltà di non accettare la cessione.
anche per eventuli danni non evidenziati nel verbale di consegna e scoperti successivamente.
poi il locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 è obbligato a comunicare entro 48 ore, l'avvenuta cessione in locazione dell'immobile all'autorità locale di pubblica sicurezza, nonchè le generalità del conduttore e gli estremi del documento d'identità. in caso d'inosservanza, sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.549,00.
 

romrub

Membro Ordinario
Faccio notare che l'obbligo di notifica all'autorità di Polizia (sindaco nei piccoli paesi), non sussiste più per gli italiani ed i comunitari, mentre per gli extracomunitari sussiste un tipo di comunicazione del quale ignoro la natura.
 
J

JERRY48

Ospite
Faccio notare che l'obbligo di notifica all'autorità di Polizia (sindaco nei piccoli paesi), non sussiste più per gli italiani ed i comunitari, mentre per gli extracomunitari sussiste un tipo di comunicazione del quale ignoro la natura.

Esiste ancora per la pubblica sicurezza obbligo di notifica all'autorità di Polizia le generalità del locatario:

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