L' articolo 1123 del codice civile, in materia di ripartizione delle spese, stablisce:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Pertanto, fino a che tutti i condòmini all' unanimità decidono concordemente una ripartizione diversa da quella prevista dalla legge, il compenso dell' amministratore va ripartito in base ai millesimi di proprietà di ciascuno.