margheritaviola

Membro Attivo
Proprietario Casa
ecco ho capito come si fa
ti mando il 102 con le modifiche in grassetto e il 141
Buona lettura
 

Allegati

  • d.lgs_.-n.-102-del-2014-con-modifiche-d.lgs_.-n.-141-del-2016.pdf
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  • D.Lgs 141 18.7.16.pdf
    210,9 KB · Visite: 31

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Stavo sfogliando il Dlgs 102 con gli aggiornamenti introdotti. Chhe ho letto molto, ma molto superficialmente..... non sei la sola in vacanza.

Per il 70% in questione avrei inteso che ove si registrano forti squilibri cioè differenze tra le varie u.i. del condominio, è ammesso adottare una quota forfettaria del 30%, invece di un calcolo secono Uni 10200, per tener conto forfettario dei consumi involontari (dispersioni, differenze di esposizione, ecc), e ripartendo il restante 70% della spesa complessiva, secondo quanto monitorato dai ripartitori o sottocontatori.

Per il 50% , non ho letto particolari indicazioni. Posso fare queste ipotesi.
A. Deriva da una diagnosi energetica di ogni u.i. (improbabile)
B. È constatata a posteriori al primo anno di esercizio con la contabilizzazione funzionante, ma non ancora adottata per la ripartizione costi ( c'è una stagione di prova possibile prima di passare alla ripartizione per consumi)

L'indice forfettario del 70% e vincolato, sembra, alla presenza di squilibri almeno del 50%. Mi vien da dire che appare un paravento per dare la possibilità di trovare un compromesso concordato. Cosa che emerge esplicitamente nel comma finale, dove dice che chi ha già stabilito i criteri di ripartizione non è tenuto a ricambiarli. (Bontà loro....)

Ultimo spunto. Se non erro chiedevi come eventualmente giustificare la non covenienz economica. Nel testo si fa riferimento ad una norma Uni 15459. Che purtroppo è distribuita a pagamento.
Ma l'allegato 4 del Dgls 102 descrive i criteri, suppongo in conformità con la suddetta Uni. Non riporta parametri numerici, ma sembra faccia riferimento al tasso di attualizzazione stabilito dalla BCE ecc.

Buone vacanze
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
e aggiungo che a quanto pare la non convenienza economica è riferita al proprietario della singola u.i.
a sentire i tecnici sembra si vada verso un'ampia non obbligatorità
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie anche a te per i riferimenti aggiunti.
Permettete faccia un po il criticone. I tre avvocati dei video disponibili, come era immaginabile non possono aggiungere una virgola a quanto stabilito dal DL. Ma non hanno nemmeno approfondito , non avendone competenza, nemmeno gli aspetti tecnico-economici.
Il paradosso ad esempio, è quello del rilievo degli squilibri superiori al 50%: il DL chiede addirittura una relazione asseverata da un tecnico, ma è quasi lapalissiano che dopo un esercizio standard, si sarebbe potuto riscontrare nella realtà misurata, la eventuale differenza tra le varie unità, senza ulter,iori parcelle.

Nessun dato orientativo nemmeno sui criteri previsti dalla UNI 15459 per la valutazione tecnico economica.

Interessante che lavvocato abbia affermato che la norma non fornisce criteri a priori verso i quali confrontarsi per stabilire la non convenienza. Teoricamente quindi sembrerebbe esserci notevole discrezionalità. Peccato ci sia il tallone di Achille, come già facevo notare in precedenza.
Ad assevererare la non fattibilità deve essere il termotecnico.

È come incaricare il tacchino per la organizzazione del menu del pranzo di Natale.
 

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