uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra di capire che il mio avvocato quindi non potra' fare nulla.
L'avvocato del locatore può rivolgersi al giudice per spiegare la situazione, tentando di opporsi alla concessione del termine di grazia. Ovviamente non è detto che ci riesca!

Ne avevamo parlato in questa discussione, che potrebbe interessarti:
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
mi fa pensare (adesso) che forse proveniva da un altro sfratto.
La prossima volta che affitterai il tuo immobile sii più prudente nella scelta del conduttore.

Per evitare gli inquilini provenienti da sfratti o situazioni di morosità, io chiedo copia degli ultimi bonifici disposti a favore del loro attuale locatore.
Oltre alla documentazione relativa ai redditi, come le buste paga.

Se si tratta di due persone conviventi (coniugi, fidanzati, amici, ecc) è meglio intestare il contratto ad entrambi, dopo aver verificato i loro redditi.
 

soIcantellyou

Membro Junior
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Esiste un modo verso il termine del primo contratto di 4 anni, di evitare che si rinnovi automaticamente e doversi piangere l'inquilino per altri 4?
Sapevo in caso di vendita dell'immobile ? Ci sono altre situazioni? Tipo l'esigenza di fare dei lavori? Grazie
 

soIcantellyou

Membro Junior
Proprietario Casa
Quindi 'continui ritardi nel pagamento' e gia' uno sfratto alle spalle (poi pagato), non sono accettate come motivazioni per disdire il rinnovamento? Sembra di no. Tutto a favore dell'inquilino.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
gia' uno sfratto alle spalle (poi pagato)
C'è un limite a quante volte l'inquilino che riceve l'intimazione di sfratto dal locatore può sanare la morosità davanti al Giudice (come aveva scritto @Nemesis nel post n. #21).

Art. 55, c. 1, legge 392/1978:
La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Il continuo ritardo nei pagamenti non è un motivo che giustifichi l'intenzione del locatore di evitare il rinnovo del contratto.
Temo che purtroppo tu non possa fare nulla, se nel tuo caso non ricorre uno dei motivi di disdetta alla fine del primo quadriennio elencati nell'art. 3, c. 1, legge 431/1998.
 

uva

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