chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Egr. Sig. un fabbricato con tetto spiovente è composto da: un lato ben determinato che copre solo un'ala di esso, un'altro tratto copre l'androne e una parte delle abitazioni e la terza parte l'altra parte delle abitazioni più l'altra ala, pertanto sono ben delimitati i confini o le parti, anche in modo strutturale da cordoli gocciolatoi ecc. anche se il tetto è lineare e unite tra esse le parti.
Da premettere che tutti gli appartamenti sono serviti dalla stessa scala pertanto potrebbe questo portare a un pensiero un po' ? Il tetto è coperto con tegole, la domanda in effetti è questa: il lavori vanno ripartiti per la tabella millesimale del tetto ( che esiste ) ma è globale per tutti, o bisogna fare la distinzione a seconda dei mq del tetto in base a chi vi è sotto la verticale? La differenza sarebbe notevole perché un lato copre appartamenti di 120 mq e le altre due parti coprono solo appartamenti di 80/90 mq, pertanto la disparità c'è e anche di molto anche in considerazione che ci sono delle persone che hanno solo la cantina di 3 mq, pertanto pagare solo quello che li copre sono quattro soldi in caso contrario sarebbero bei soldini.
A voi l'ardua sentenza :fiore:
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
A voi l'ardua sentenza
Mica tanto ardua. Se non diversamente disposto dal regolamento condominiale le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto, sia esso piano o spiovente, vanno ripartite secondo la tabella millesimale di proprietà, forse nel vostro caso secondo la tabella tetto, visto che esiste.

bisogna fare la distinzione a seconda dei mq del tetto in base a chi vi è sotto la verticale
La distinzione tra chi è coperto e chi no si fa solo nel caso dei lastrici solari che non fungono da copertura all'intero edificio e su cui insiste un diritto di calpestio.

in considerazione che ci sono delle persone che hanno solo la cantina di 3 mq, pertanto pagare solo quello che li copre sono quattro soldi in caso contrario sarebbero bei soldini.
Chi ha una cantina di 3 mq. dovrebbe avere dei millesimi proporzionati sia alla superficie sia all'uso (3 mq. di appartamento valgono più di 3 mq. di cantina). Se non è così sarebbe il caso di dare una controllatina alle tabelle millesimali.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
vostro caso secondo la tabella tetto, visto che esiste.
Ti allego un disegno anche se è fatto male ma fa comprendere meglio la situazione, come si può vedere il tetto è ben delimitato, ma le tabelle parlano di tetto punto senza specifica e hanno calcolato in base ai millesimi per gli appartamenti, ma chiaramente chi capita sotto al terzo tetto ha una superficie più piccola pertanto anche la spesa di rifacimento sarebbe minore invece se si calcola tutta la superficie è differente :fiore: .
tetto.jpg
 

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
La spesa per la manutenzione del tetto, se non diversamente stabilito nel regolamento, va divisa tra tutti i proprietari in base ai millesimi di proprietà (o, nel vostro caso, del tetto) a prescindere se la riparazione riguarda il tetto1, tetto2, ecc.
Saluti.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie della risposta, pertanto in mancanza di una specifica normativa condominiale la legge ( c'è qualche articolo di riferimento) prevede che si divida per tutti senza considerare l'ala destra o sinistra anche se il tetto invece di essere spiovente fosse a terrazza ( sempre condominiale senza uso esclusivo) ?
Grazie :fiore:
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Ciao, come suggerito da chi mi ha preceduto, si applica l'art. 1123 primo comma c.c.. La possibilità di suddividere diversamente le spese per la riparazione del tetto è subordinata ad una differente pattuizione contenuta nel regolamento condominiale oppure alla suddivisibilità interna all'edificio condominiale in differenti scale (allora si applica il 1123 comma 3, in virtù del quale alcuni gruppi di condomini pagano ed altri no).
Se poi nel vostro caso è stata ideata persino una "tabella tetto", ritengo che non vi sia spazio per alcun dubbio.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i

cortili e le facciate;

Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non
disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli
appartiene.[DOUBLEPOST=1373630627,1373630484][/DOUBLEPOST]Chiedo scusa all'avv. Palladino, mi era sfuggita la sua risposta.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Precisi e gentili come sempre e vi prego di liberarmi da un'altro dubbio
delle singole unità immobiliari dell'edificio
Ecco con questa frase dell'art.1117 se nel condomiono ( cosa molto comune ) ci sono dei box che sono a parte ovvero tante costruzioni costruite sul selciato, pertanto non sotto al fabbricato ma facenti parte del condominio perchè usano l'androne e l'ingresso in comune questi chiaramente non sono coinvolti nei lavori del tetto ma per la facciata esterna e/o quella interna senza che ai box venga fatto nessun lavoro? questo perchè ci sono dei box che non sono abinate ad abitazioni i proprietari hanno solo il box.
Grazie:fiore:
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
vi prego di liberarmi da un'altro dubbio
Bisognerebbe sapere a cosa ti riferisci esattamente con androne e ingresso comune. Se si tratta solo di una apertura che conduce ad una corte nella quale sono situati i box chi ha stilato le tabelle millesimali poteva ritenere di escludere i box dalla partecipazione alle spese di manutenzione del fabbricato e quindi i box non dovrebbero avere millesimi di proprietà generale relativi al fabbricato e non parteciperanno alle spese di manutenzione.

Oppure poteva ritenere che i proprietari dei box, che usano l'androne e l'ingresso comune, ne dovessero essere, se pur in minima parte, comproprietari.
Quindi se nella tabella generale di proprietà ai box è attribuita una quota millesimale, che a mio parere dovrebbe essere veramente modesta, parteciperanno alle spese di manutenzione del fabbricato secondo questa tabella.
 

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