Delle sentenze Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass. 14 giugno 1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993, n. 8804)” (Cass. 16 ottobre 2008 n. 25251) specie quest'ultima sancisce che “ In tal caso (ossia nel caso d’appalto n.d.A.) il controllo dei beni comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore quante volte, da un lato, l'appaltatore non è posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e dall'altro l'assemblea non affida l'anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore. Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tetto, decise da una delibera assembleare e non attuate dall'amministratore.
In poche parole è responsabile l'amministratore qualora non ottempera alla propria mansione di salvaguardia dei beni comuni.
Ovviamente incaricando un tecnico per le mansioni attribuitogli che controlli, l'andamento dei lavori, la regolare esecuzione e la salvaguardia di eventuali danni cagionati a terzi, per come dire si dispensa di alcune sue responsabilità per le quali è sempre perseguibile per come dalle sentenze sopra menzionate ma può sempre dimostrare di aver adempiuto bene al mandato coferitogli vista la nomina di un tecnico molto più edotto alla mansione di quanto concerne la realizzazione e regolare andamento dei lavori.
Ciao salves