frank68

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Salve.
Avrei bisogno dell'aiuto degli esperti del forum per una questione ereditaria.
Dopo la morte di mio padre (senza testamento) sono venuto a conoscenza che lui possedeva in comproprietà con altri due fratelli, dei terreni agricoli. A me e mia sorella, quindi, spetterebbe 1/6 ciascuno della quota che era di nostro padre. Dopo aver fatto una visura ho scoperto che per la maggior parte si tratta di fazzoletti di terreno di poche decine di metri quadri e reddito dominicale di qualche centesimo che confinano con un terreno più grande di circa 2000 mq. che invece ha il reddito dominicale più alto, 9 euro.
Il punto è questo: premesso che non ci sono rapporti ne' con mia sorella ne' con i miei due zii, vorrei disfarmi della mia quota nella maniera più indolore possibile. Essendo disoccupato ormai da diversi anni, mi sto arrangiando con lavori saltuari, quindi non ho la possibilità di affrontare spese relative a tasse presenti e future, denuncia di successione, notai, avvocati etc., soprattutto perché a quanto ho potuto capire questi terreni hanno uno scarso valore economico visto che fino ad ora non sono riusciti a venderli (forse anche a causa dell'eccessivo frazionamento), per cui tenermi questa quota, a parte l'incomodo di rapporti parentali non piacevoli, mi darebbe solo ulteriori grattacapi.
Cosa fare? Rinunciare all'eredità? Ho chiesto ad un patronato e mi hanno detto che non è più possibile, perché nel frattempo ho chiesto all'Inps di assegnarmi la quota del rateo di tredicesima della pensione di mio padre, quindi avrei tacitamente accettato l'eredità. Inoltre dovrei rinunciare anche a nome di mia figlia minore, chiedendo l'assenso del giudice tutelare al quale dovrei spiegare in maniera convincente il perché di tale rinuncia per evitare un rigetto della richiesta.
Andrebbe bene una dichiarazione scritta fatta ai miei parenti dove affermo di non avere interesse alla mia quota e che quindi sono liberi di farsela assegnare da un giudice?
Grazie in anticipo per le vostre risposte e scusate se sono stato prolisso.
 

frank68

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Grazie mille Nemesis per la risposta.
Devo quindi presumere che la richiesta di rateo mi abbia precluso la possibilità di disinteressarmi della mia quota?
 

Gianco

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Ho cercato di indicare il sito, ma non ce l'ho fatta, per cui l'ho copiato. Scusate la dimensione, ma non vorrei nascondere niente.

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Da: "Notaio Paolo Tonalini" <notaio@tonalini.it>
A: <notizie@tonalini.it>
Data invio: domenica 12 ottobre 2014 17.03
Oggetto: [notizie.notaio.tonalini] La rinuncia alla proprietà immobiliare
Pagina 1 di 2
13/10/2014
La rinuncia alla proprietà immobiliare
La proprietà di un immobile rappresenta di solito un valore a cui non si vuole certo rinunciare, se
non per venderla o per favorire qualcuno con una donazione.
L’ipotesi di una rinuncia pura e semplice alla proprietà è quindi rimasta a lungo confinata tra le
curiosità dei libri giuridici.
Oggi, però, si possono verificare in concreto alcune situazioni nelle quali la proprietà di un
immobile non porta alcun vantaggio, ma porta con sé diverse spese, sotto forma di imposte e tasse di
varia natura, e di costi da sostenere per la manutenzione, oltre alle responsabilità che ne possono
derivare nei confronti dei terzi. Pensiamo, per esempio, alla proprietà di un fabbricato fatiscente e
decrepito, la cui ristrutturazione (o anche la semplice “messa in sicurezza”) comporterebbe spese
rilevanti, ma che potrebbe causare danni a altre persone, di cui il proprietario sarebbe responsabile.
Oppure a un terreno agricolo incolto in zona montana, che nessuno avrebbe interesse a coltivare, ma
che è comunque soggetto alle imposte a carico della proprietà.
Spesso, in questi casi, risulta impossibile trovare un acquirente, o qualcuno che accetti di riceverlo
gratuitamente, attraverso una donazione.
La situazione si complica ulteriormente se non si tratta di una proprietà esclusiva, ma di una quota di
comproprietà, per la difficoltà di trovare un accordo con gli altri comproprietari, e in certi casi
addirittura di rintracciare gli altri comproprietari, quando si tratta di proprietà che sono state
frazionate da molto tempo, a seguito di diversi passaggi successori.
In tutti questi casi, la soluzione al problema può essere la rinuncia al diritto di proprietà, attuata con
un atto notarile. Con questo atto il proprietario si spoglia di ogni suo diritto sull’immobile, e da quel
momento non ha più niente a che fare con esso, né sotto il profilo fiscale né sotto quello della
responsabilità.
Normalmente la rinuncia alla proprietà libera il rinunziante dalle spese successive all’atto notarile,
ma la rinuncia alla quota di comproprietà su un bene immobile produce anche un effetto liberatorio
per le spese di conservazione e godimento della cosa comune, e per le spese deliberate dalla
maggioranza, precedenti all’atto di rinuncia (art. 1104 del codice civile).
In seguito alla rinuncia da parte del proprietario, l’immobile ha una sorte diversa, se si tratta di una
quota di comproprietà oppure della proprietà esclusiva.
In caso di rinuncia a una quota di comproprietà, si ritiene infatti che si accrescano
proporzionalmente le quote degli altri comproprietari. Per esempio, se io rinuncio alla quota di un
terzo, gli altri due comproprietari, che avevano un terzo ciascuno, avranno ora un mezzo ciascuno.
Ciò avviene automaticamente in seguito alla semplice rinuncia, quindi senza bisogno di
un’accettazione da parte degli altri comproprietari.
In caso di rinuncia alla proprietà dell’intero bene, invece, la legge stabilisce che la proprietà sia
acquisita dallo Stato, in base alla regola generale secondo cui gli immobili che non sono di proprietà
di alcuno passano allo Stato (art. 827 del codice civile). Anche in questo l’acquisto da parte dello
Stato avviene automaticamente, in seguito alla semplice rinuncia, senza bisogno di un’accettazione.
Recentemente, però, l’acquisto di alcuni immobili da parte dello Stato in conseguenza della rinuncia
è stato messo in discussione da parte del Demanio, quindi la situazione appare ancora controversa.
La facoltà di rinuncia vale anche per i diritti reali limitati: è dunque possibile rinunciare al diritto di
usufrutto (e in questo caso il diritto si consolida a favore del nudo proprietario), al diritto di
superficie o alla proprietà superficiaria (a favore del proprietario del suolo), al diritto di servitù (che
si estingue).
Ricordiamo anche che nell’ambito della servitù esiste una norma particolare, che consente al
proprietario del fondo servente di rinunciare alla proprietà a favore del proprietario del fondo
dominante, quando le spese necessarie per l’uso o la conservazione della servitù sono poste a suo
carico dal titolo o dalla legge (art. 1070 del codice civile). E’ il cosiddetto “abbandono del fondo
servente”.
Nell’ambito del condominio, invece, esiste una norma (art. 1118, secondo comma, del codice civile)
che vieta al condomino di rinunziare al suo diritto sulle parti comuni (che sono quelle indicate
dall’art. 1117 del codice civile).
La rinuncia alla proprietà, essendo normalmente eseguita senza ricevere alcun corrispettivo, è
soggetta all’imposta di donazione (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). Il
costo dell’atto di rinuncia è pertanto simile a quello di un atto di donazione.
Se la rinuncia avvenisse invece a titolo oneroso, cioè dietro corrispettivo, si applicherebbe l’imposta
di registro con le aliquote previste per la compravendita immobiliare (art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
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13/10/2014
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'unica alternativa per sottrarsi alle gabelle sarebbe quella di scomparire. Ma questo porterebbe altri problemi per chi rimane. Pertanto è consigliabile di affrontare il male minore.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Rinunci alla proprietà con una scrittura privata. Non è necessario l'atto pubblico bensì l' atto scritto
Certamente sì. Ma occorre la sottoscrizione autenticata. La scrittura va quindi trascritta, ed effettuata la voltura catastale.
Con tutti i relativi costi. La rinuncia di un bene o di un diritto è considerata un trasferimento e pertanto è soggetta anche all'imposta sulle donazioni.
 

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