Le autorizzazioni o le concessioni edilizie sono rilasciate, salvo diritti di terzi.Quello che da legittimità e' il titolo edilizio o un condono perfezionato, e non una planimetria catastale.
Le finestre che danno sul porticato anche se non fossero state indicate nel titolo edilizio, non toglie che non siano oggi sanabili.
E' anche probabile che tali finestre abbiano instaurato una servitù.
Le finestre per essere tali, riferite a dei locali abitabili, devono essere estese 1/8 del locale e devono distare almeno m 1,50 dal confine o 3 m dal fabbricato opposto, secondo il codice civile. Mentre le norme urbanistiche prevedono un distacco minimo di m 7 o 10 o addirittura 30 in zona agricola. Infine, la finestra non può essere aperta in un loggiato che abbia una profondità maggiore di m 1,50. Per le luci è un altro discorso: devono rispettare certe condizioni, altezza interna dal pavimento a seconda se al piano terra o ai piani alti e devono avere una grata con maglia di 3 cmq.