Premesso che esiste una unica proprietà e spese comuni ,per dette è possibile stilare una tabella con i criteri di riparto. La tabella andrebbe allegata al contratto di locazione . Se non si è fatto lo si puo' fare ora radunando tutti gli inquilini e stipulando con essi un accordo per il qual l'acqua comune si riparte cosi', la luce scale si riparte colà . Tutti criteri sono buoni purchè siano da tutti accettati sulla base delle pezze giustificative ; (raccomando che nel prosieguo in sede di contratto di locazione fare accettare esplicitamente e preventivamente gli accordi di riparto )
La legge neppure vieta che a fine di un certo periodo, a consuntivo, gli inquilini vengano radunati per rendere conto delle spese comuni sostenute . Nelle spese a mio avviso non potranno figurare le spese dell'amministratore immobiliare particolare del proprietario ( la figlia) in quanto non "c'azzecca".
Per quel che riguarda il merito delle spese diverse dai consumi , se il contratto è libero (4+4) in sede preventiva- contrattuale il conduttore potrà anche essere tenuto a sostenere spese straordinarie ( sostituzione boiler, lavatrice etc.) - In difetto occorre rifarsi ad una delle tabelle previste dagli accordi proprietari-inquilini (Sunia, Uppi, confedilizia etc.) .
Invece se il contratto è convenzionato (3+2) occorrerà rispettare le ripartizioni previste nell'apposito allegato approvato con DM