arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Non esiste verde condominiale. La pulizia scale compete al proprietario della palazzina non essendoci parti comuni. Idem luce scale, luci esterne. per quanto riguarda l'impianto termico è di competenza del proprietario dell'impianto non essendoci altri condomini. La quota invece del riscaldamento (bolletta gas, kerosene o legna) dovrebbe essere contemplata nel contratto. I proprietari degli appartamenti quando fittano scrivono sul contratto che le spese di ordinaria amministrazione competono agli affittuari. E sono tutte le spese che hai elencato: sono presenti queste voci nel contratto?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Sì, hai ragione. E dire che l'avevo letto. Ragionando me l'ero scordato. Comunque al post precedente ti avevo risposto. Scusami ancora. Sono affittuari, vale il contratto di locazione non c'è altra forma cui appigliarsi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Premesso che esiste una unica proprietà e spese comuni ,per dette è possibile stilare una tabella con i criteri di riparto. La tabella andrebbe allegata al contratto di locazione . Se non si è fatto lo si puo' fare ora radunando tutti gli inquilini e stipulando con essi un accordo per il qual l'acqua comune si riparte cosi', la luce scale si riparte colà . Tutti criteri sono buoni purchè siano da tutti accettati sulla base delle pezze giustificative ; (raccomando che nel prosieguo in sede di contratto di locazione fare accettare esplicitamente e preventivamente gli accordi di riparto )
La legge neppure vieta che a fine di un certo periodo, a consuntivo, gli inquilini vengano radunati per rendere conto delle spese comuni sostenute . Nelle spese a mio avviso non potranno figurare le spese dell'amministratore immobiliare particolare del proprietario ( la figlia) in quanto non "c'azzecca".
Per quel che riguarda il merito delle spese diverse dai consumi , se il contratto è libero (4+4) in sede preventiva- contrattuale il conduttore potrà anche essere tenuto a sostenere spese straordinarie ( sostituzione boiler, lavatrice etc.) - In difetto occorre rifarsi ad una delle tabelle previste dagli accordi proprietari-inquilini (Sunia, Uppi, confedilizia etc.) .
Invece se il contratto è convenzionato (3+2) occorrerà rispettare le ripartizioni previste nell'apposito allegato approvato con DM
 

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