la proposta accettata è un contratto ma difficilmente nella proposta si specificano patti e condizioni che poi invece si inseriscono nel preliminare, la proposta è molto stringata: Caio vende la casa in Roma, via appia, di cui al mapp. al prezzo di..., Sempronio accetta il prezzo e allega assegno. Il preliminare è un contratto molto più specifico, falsa riga del rogito, si fa in attesa di poter stipulare dal notaio e impegnare economicamente le due parti in modo più importante, non è indispensabile
La proposta fatta bene non è mai stringata; anzi, deve contenere già tutte le clausole necessarie, proprio per evitare fraintendimenti o richieste successive.
La prassi di “rifare” un altro contratto preliminare (che non è assolutamente obbligatorio , essendo la proposta accettata un contratto perfettamente valido e vincolante), quando si compra tramite agenzia, deriva dal fatto che di solito è in quel momento che le parti si incontrano personalmente, e l’acquirente versa una somma più consistente.
Incontrandosi di persona, il venditore prende l’assegno, e firma contestualmente per quietanza.
Se non ci sono altri versamenti, o nuove pattuizioni da inserire, si può non farlo.
l'Agenzia delle Entrate sia per il suo vezzo di intromettersi nei rapporti civilistici, sia per incassare, ha forzato la mano, sancendo che la proposta accettata è essa stessa già il preliminare
Non c’entra l’Agenzia delle Entrate, è la legge che lo dice ; art. 1326 cc
La mia domanda da profana è: se successivamente alla proposta accettata (= preliminare vincolante per venditore e acquirente) una delle parti vuole sottoscrivere un altro preliminare per "approfondire l'affare" come dice @griz, cosa succede se la controparte non concorda con eventuali modifiche?
Succede che le modifiche non si possono inserire.
Quindi, o si procede come stabilito inizialmente, o una delle parti si renderà inadempiente se non vuole più adempiere le sue obbligazioni.
Per questo è molto importante prevedere tutto dall’inizio, per evitare problemi poi.