quiproquo

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Non è proprio così.
Più tardi potrò completare/intervenire rispondendo in questo altro topic:
Art 1132 possibile lite condominiale
L'ultimo comma di tale articolo è stato da me rappresentato in quest'altro topic con il modellino pratico dei tre valori in campo. Al punto in cui dico vittoria
del condominio senza compensazione per cui la controparte sconfitta dovrebbe
accollarsi il quantum (10.000), se dovuto, le sue spese (3.000) e quelle del condominio (2.700)...Nel caso di inadempienza di quest'ultima voce, il dissenziente più gli altri nove condomini non potrà recuperare euro 270 se già pagate... insieme agli altri che perderanno 2430 (sempre 270 cadauno).
Già che ci sono provo a raffigurare meglio il modellino di cui sopra. Analizziamo il classico caso di un imprenditore che ha eseguito dei lavori a suo tempo autorizzato dall'assemblea condominiale per un totale di 15.000 euro IVA compresa. A lavori ultimati l'imprenditore reclama ancora 10mila euro, avendone ricevuti 5mila come acconto. Buona parte di condomini lamenta gravi difetti o imperfezioni di tale lavoro e si oppongono al saldo...e forti del capitolo V
(cchi ttene mmano ha vinto...) fanno passare tempo...L'impresa dopo gli ultimatum di rito ricorre all'avvocato che senza indugi minaccia il ricorso al
magistrato. L'amministratore dopo le consultazioni anche ad personam convoca
l'assemblea straordinaria...alla fine della quale vede su 10 (totale condomini)
sette condomini favorevoli alla lite (in difesa) e tre contrari. conseguentemente
si stabilisce chi sarà l'avvocato al quale dare il mandato a liti, aggiungendo
che al ricevimento del preventivo ci sarà da anticipare un acconto. Pochi gorni dopo, dei tre dissenzienti, uno solo invia la raccomandata all'amministratore
dove, invocando l'articolo 1132 del codice civile, "separa la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza" (paro paro dal codice). Nel caso in esame le conseguenze sfavorevoli possibili sono due, come ho già scritto nell'altro tipic...
Soccombenza senza compensazione: 15.700 (10.000+3.000+2.700) di cui
15.430 per i nove condomini e 270 per il dissociato;
Soccombenza con compensazione: 12430 per i nove condomini, sempre 270
per LUI.
In caso di vittoria ..omissis...rimando all'altro topic. qpq.
 

Dimaraz

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Soccombenza senza compensazione: 15.700 (10.000+3.000+2.700) di cui
15.430 per i nove condomini e 270 per il dissociato;
Soccombenza con compensazione: 12430 per i nove condomini, sempre 270
per LUI.

Qui devo corregerti.
I 10.000 sono soldi dovuti dall'intero Condominio...quindi anche il dissenziente dovrà versarli pro quota.
Nello spesifico poi non sono nemmeno considerabili una somma determinatasi dalla sentenza ma debito già esistente (saldo dei lavori).

(Vale anche per l'altro topic se identica esemplificazione).
 

quiproquo

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Proprietario Casa
Qui devo corregerti.
I 10.000 sono soldi dovuti dall'intero Condominio...quindi anche il dissenziente dovrà versarli pro quota.
Nello spesifico poi non sono nemmeno considerabili una somma determinatasi dalla sentenza ma debito già esistente (saldo dei lavori).

(Vale anche per l'altro topic se identica esemplificazione).
Non è questo il punto centrale della mia riflessione su cui potevi consentire o dissentire...ma sorvoliamo...Hai fatto bene a puntualizzare questo aspetto che
a malincuore devo approfondire...e ti prego di accettare la semplicissima"cosuccia" che il dissenziente alla lite in realtà lui l'impresario lo vuole pagare, da qui la dissociazione dalla maggioranaza che invece
non vuole pagare e dà mandato al legale per resistere già all'intervento
dell'avvocato della controparte. Fido di trovarti d'accordo su questo punto e
ne approfitto per chi legge i due topic che il mio modellino semplice quanto mai,
puo essere rivoltato: Il condominio ha pagato tutto ma chiede i danni o l'intervento riparatorio per i gravi difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori
appaltati...l'impresario (capitolo quinto: chi tene mano ha' vinto...) nicchia
e l'amministratore pressato da chi subisce quel danno convoca l'assemblea per
decidere il ricorso alla magistratura...omissis...l'assemblea conferma e poi il
dissociato "scrive" ecc..ecc...Solo per completezza non è detto che si finisca subito davanti al giudice....e non è detto che a causa iniziata non si raggiunga un compromesso...Qualunque sia il canovaccio... il dissenziente sarà escluso
da eventuali perdite o esborsi, conseguenti alla sentenza o al compromesso
tranne la sua quota parte della parcella del proprio legale. Quella non gliela
toglie nessuno...tantomeno Quiproquo.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Qualunque sia il canovaccio... il dissenziente sarà escluso
da eventuali perdite o esborsi, conseguenti alla sentenza o al compromesso
tranne la sua quota parte della parcella del proprio legale. Quella non gliela
toglie nessuno

Beh...mi pare che su questo ti abbia spiegato anche in privato.
Non ci piove.
Sono altri che vogliono far passare un messaggio fuorviante...e pretendono pure le "scuse"!!!

Cavolacci loro....se mai gliene deriverà danno.
 

basty

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Proprietario Casa
Beh...mi pare che su questo ti abbia spiegato anche in privato.
..peccato. Se avessi spiegato anche in pubblico, avremmo potuto condividere almeno le spiegazioni.
Sono altri che vogliono far passare un messaggio fuorviante...e pretendono pure le "scuse"!!!.
Mi permetto di ribadire che non ho alcun interesse a far passare un messaggio fuorviante e tanto meno a trovare diletto nel polemizzare per partito preso con qualcuno: quanto alla materia, al di la della non elegante contabilità del 3 a 1, mi sembra che anche in ambito giurisprudenziale ci siano conclusioni discordi.
Cavolacci loro....se mai gliene deriverà danno.
Fortunatamente non sono superstizioso...:p

A proposito: Grazie a @quiproquo per l'esempio lineare: non siamo ancora pervenuti ad una conclusione univoca, come potrai leggere anche su
Art 1132 possibile lite condominiale
ma non disperiamo.

Grazie anche a @Luigi Criscuolo per il suo contributo: anche a lui devo dire di non essere tanto rammaricato nel riscontrare convincimenti opposti ai miei, quanto per sua sorella che è incappata in un giudice farisaicamente ligio (forse) alla legge, ed un consesso condominiale che fa pesare il potere maggioritario, non sempre facile da tenere a bada
 

quiproquo

Membro Senior
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ma in questo caso che hai prospettato i tre dissenzienti, che non vogliono costituirsi a difesa, sono ovviamente disposti a pagare quanto dovuto in base ai loro millesimi.
Grazie Luigi..Infatti diventano nove...erano tre a dissociarsi verbalmente durante
l'assemblea...poi due ci hanno ripensato e non hanno inviato la raccomandata
come previsto dal codice e quindi obtorto collo sono rientrati nella maggioranza...
Voleva solo essere un modellino semplice e con facili calcoli allo "zero"...in modo che venisse fuori che le spese del proprio avvocato vanno accollate a tutti, come del resto avevi riportato anche tu. Io credo che la confusione sia nata proprio
perchè non si riusciva a distinguere fra le varie voci di spesa..dove a questa
parolina ognuno dava un significato diverso...inevitabile il cortocircuito.
Ma che se ne debba accorgere solo ...Quiproquo...!
 

basty

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Che gli esempi numerici siano sempre più chiari e leggibili te ne do sicuramente atto: come tuo conterraneo (credo) lo condivido in pieno.

Ma credo sia stato chiaro fin da quasi subito che l'oggetto del contendere fossero proprio le spese del proprio legale.

E l'incertezza (per altri certezza) sta proprio se comprenderle nell'esenzione o meno.

Se non si trovano concordi nemmeno gli addetti ai lavori, ai vari livelli della Magistratura e del collegio degli Avvocati, non mi scandalizzo possiamo avere convincimenti non uniformi.

Se poi una glossa di un noto avvocato che commenta il punto, richiamando svariate sentenze, non dirime esplicitamente il punto, e richiede un suggeritore esterno, .... concluderei che
- le norme dovrebbero avere una chiave di lettura univoca, chiare e comprensibile a tutti, riducendo al minimo il fattore interpretativo (certezza del diritto)
- i commentari dovrebbero proporre una risposta certa ai punti incerti, o evidenziare gli elementi di non omogeneità degli indirizzi giurisprudenziali, nel tempo, così da sapercisi regolare.

Sul punto qui mi pare siano emerse appunto due scuole di pensiero:
- una, forse maggioritaria, usa ribaltare le proprie spese legali anche al dissenziente
- altra, forse minoritaria, ma non meno autorevole, pare convinta del contrario.

Personalmente sto concludendo che : in caso si prospetti una lite condominiale, ...... ..... che Dio me la mandi buona.
 

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