Proprio l'opposto; si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa. Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato.
Ipse dixit.
Twins rule.
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Proprio l'opposto; si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa. Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato.
Il quesito di Barbero si è rivelato per me molto interessante. Con buona pace di chi crede di aver l'esclusiva nell'analisi e nelle conclusioni, chiedo ad @Ollj la cortesia di aiutarmi a mettere ordine alle varie situazioni che sono state descritte.Proprio l'opposto; si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa. Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato.
Eliminiamo il condizionale: e diamo per assodato (almeno come ipotesi di lavoro) che si fosse di fronte al Condominio Parziale (mi pare anche assodato, per come @Luigi Barbero ha descritto la situazione).si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa.
si ridurrebbe a:L'Amm.re convoca una riunione (lui ritiene di chiamarla Assemblea....) della sola scala "B" per ripartire fra loro la spesa.
Perché se parziale non fosse, discussione alcuna vi sarebbe e tutti i condòmini, salvo dissociazione ex 1132, saranno tenuti a concorrere alla spesa.che necessità c'era di fare l'ipotesi scolastica di assumere " Causa contro Condominio Parziale"?
Ohps! Elementare Watson...Perché se parziale non fosse, discussione alcuna vi sarebbe ....
Dal sito Propit, un autoproclamatosi giudice di pace.Punto 1- più o meno d'accordo con te, Dimaraz. Ma se ero assente la copia del verbale avrebbe dovuto essere un pò più dettagliata. O no? E quindi non sapevo (sapevamo) dell'esistenza di tale diatriba.
Punto 2 - esiste (oltre al 1123 C.C.) anche il Regolamento di Condominio peraltro, contrattuale, che sancisce come ad ogni installazione (in questo caso, i pluviali) facciano capo ad un gruppo di condomini. Inoltre, il tetto è diviso in tre settori; ogni settore afferisce ad una sola scala. Nella porzione di tale tetto ci sono 2 pluviali che servono, oltre il decorso delle acque meteoriche del tetto, anche lo scarico dei bocchettoni dei balconi di un gruppo di condomini. In questo caso, ogni pluviale serve 12 appartamenti.
Punto 3 - Ovvio che l'Assemblea ha dovuto votare a favore della costituzione in giudizio. Conseguente condanna del giudice a carico "del Condominio" (ovviamente) e non a carico di una sola parte (ancor più ovviamente....)
Ed a questo punto, concludendo, credo che la prima impostazione che ho prospettato -contro ogni mio interesse di parte- era quella indicata dal Giudice: il Condominio è condannato. Il condominio (totalità) paga.
Però, come già detto, nella prima Assemblea, il condomino con la fetta più grande -circa 167 m.mi, se non ricordo male- si è tirato fuori (ma va?) sostenendo che tale spesa non gli compete. L'Amm.re gli ha dato ragione, pilotando l'Assemblea verso una ripartizione diversa (una proprietà parziale...) e da lì è partita la rivolta che vede l'amm.re dimissionario con nuova convocazione entro un mese; unico punto O.d.G.: Dimissioni amministratore e nomina nuovo. FINALMENTE!
La dissociazione non esonera il condòmino dal contribuire, secondo i propri millesimi di proprietà, al pagamento dell'avvocato che rappresenta il condominio
Non è proprio così.La dissociazione non esonera il condòmino dal contribuire, secondo i propri millesimi di proprietà, al pagamento dell'avvocato che rappresenta il condominio.
Gratis per sempre!