Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Da buon "bugia nen " ritengo opportuno invitare entrambi i contendenti a deporre le armi, o meglio, le penne metaforiche e, se possibile, visto il periodo, impugnare magari un ramoscello di ulivo, no?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Da buon "bugia nen " ritengo opportuno invitare entrambi i contendenti a deporre le armi, o meglio, le penne metaforiche e, se possibile, visto il periodo, impugnare magari un ramoscello di ulivo, no?
Chiedo a te scusa per aver necessariamente usato il topic per replicare a "tono" a chi evidentemente da un po' si è prefissato uno scopo...e ti chiedo nuovamente scusa se non raccolgo l'invito.
Con chi millanta "crediti" per scuse su sconosciute occasioni ...esce dal mio concetto di interfacciamento.

Per ulteriori tue necessità puoi chiedere anche in privato.

Saluti.
 
O

Ollj

Ospite
Ed a questo punto, concludendo, credo che la prima impostazione che ho prospettato -contro ogni mio interesse di parte- era quella indicata dal Giudice: il Condominio è condannato. Il condominio (totalità) paga.
Il Condominio ed il suo amministratore che lo rappresenta sono unici; non vedo come il Condominio parziale possa essere differentemente rappresentato in giudizio e/o costituirsi come parte resistente: sempre lo stesso codice fiscale, la stessa denominazione.... Spetta quindi all'amministratore individuare, alla luce dell'art.1123 Cc e/o di eventuale convenzione difforme, quali siano in concreto i condòmini tenuti a sostenere la spesa sulla base di quanto liquidato processualmente dal Giudice (che non entra nel merito del riparto e si limita a liquidare le spese di giudizio)
Saluti.
P.S. Chiedete conto all'Amministratore (e alla sua Assicurazione)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Spetta quindi all'amministratore individuare, alla luce dell'art.1123 Cc e/o di eventuale convenzione difforme, quali siano in concreto i condòmini tenuti a sostenere la spesa sulla base di quanto liquidato processualmente dal Giudice (che non entra nel merito del riparto e si limita a liquidare le spese di giudizio)
Aggiungerei che alla luce dell'art. 1132 c.c., stante la adesione collettiva di tutti i condomini alla lite, le spese processuali e legali insorte sono a carico di tutto il condominio soccombente e di tutti i condomini (visto che nessuno aveva fatto formale richiesta di separare le proprie responsabilità in ordine alle conseguenze della lite).

Restano divisibili secondo il 1123 le spese di manutenzione necessarie.

E probabilmente salvi i diritti di chi si ritiene leso da eventuali inadempienze, imperizie ecc dell'amministratore.
 
O

Ollj

Ospite
probabilmente salvi i diritti di chi si ritiene leso
Sicuramente salvi e ciò a prescindere da specifica azione del Condominio in tal senso

Ulteriore disquisizione andrebbe fatta sulla base di quanti hanno votato la delibera con cui si è deciso di "resistere" in giudizio..perchè innegabile che ci ha votato e non si è chiamato estraneo alla causa ne sopporta le conseguenze
Convengo su tal elemento ma limitatamente alla validità della delibera, non viceversa per il riparto della spesa (che deve essere regolato sempre per legge e/o per diversa convenzione); chi, pur non avendone titolo (in ipotesi di condominio parziale), avesse deliberato, metterebbe a rischio la legittimità della delibera; trattandosi tuttavia di resistenza del Condominio il problema neppure si pone (ben potendo svolgersi il procedimento in contumacia)
 
Ultima modifica di un moderatore:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Potresti spiegarmi meglio questo ultimo passaggio? In sostanza non essendosi chiamati fuori per tempo, oggi sono costretti a subire le spese processuali o no?
 
O

Ollj

Ospite
Proprio l'opposto; si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa. Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Convengo su tal elemento ma limitatamente alla validità della delibera, non viceversa per il riparto della spesa (che deve essere regolato sempre per legge e/o per diversa convenzione); chi, pur non avendone titolo (in ipotesi di condominio parziale), avesse deliberato, metterebbe a rischio la legittimità della delibera; trattandosi tuttavia di resistenza del Condominio il problema neppure si pone (ben potendo svolgersi il procedimento in contumacia)

Questa può essere una "variabile" di lettura che però porterebbe allo stesso risultato finale: chi, con il suo voto favorevole (ma non dovuto in quanto proprietario di diversa scala) ha determinato opposizione alla causa potrebbe essere chiamato corresponsabile ai maggiori costi derivati
salvo rivalsa verso chi (amministratore) l'abbia immotivatamente coinvolto.
Servirebbero ulteriori precisazioni per derimere il dubbio...ma per @Luigi Barbero basterebbe (condizionale) la sua "assenza" alla delibera e appartenenza ad altra scala.
Con buona pace di chi ora ti sollecita i soliti ulteriori chiarimenti.
Auguri.
 
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