HO una curiosita...ho acquistato un immobile, lo stesso ha le parti comune che sono state appena ristrutturate dal condominio (queste spese da contratto sono tutte a carico della parte venditrice); un condomino invece non ha pagato la sua quota circa ventimila euro..immagino che la ditta appaltatrice ovviamente si rifara sul condominio come persona giuridica.. questa somma che il condominio dovra anticipare per conto dell'insolvente devo caricarmela io come nuovo proprietario o il vecchio? considerato che sono spese deliberate prima del rogito...
non so se l'esposizione dei fatti è chiara.. a me stesso sembra contorta..
grazie in anticipo
Per le spese condominiali non pagate da parte di un condomino moroso
non sussiste, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio di origine contrattuale, un obbligo di pagamento in capo agli altri comproprietari.Comunemente si sente dire che vige in capo ai comproprietari un obbligo di anticipare le quote dei condomini morosi fatto salvo poi il diritto di vedersele rimborsate al momento del recupero giudiziale del credito.
Questa impostazione, che sostanzialmente introdurrebbe un vincolo di solidarietà, non trova riscontro in alcuna norma di legge.
In sostanza:
1)o tutti quanti decidono, in sede assembleare, di sobbarcarsi quel debito, per permettere il normale pagamento delle spese per i servizi comuni, riservandosi di recuperare la quota anticipata al termine della procedura esecutiva;
b) oppure quella quota "resta scoperta":
fino a che l'amministratore non si attiva per recuperarla;
b)nel caso d'inerzia dell'amministratore fino a che il fornitore non si attivi per ottenere il pagamento di quanto spettantegli.
Tutto ciò perchè le obbligazioni condominiali non si possono considerare solidali, come è stato efficacemente sottolineato dalle Sezioni Unite con sentenza n.
9148/08.
Il testo della sentenza a questo link:
Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza n. 9148/2008 dep 8.4.2008 SENTENZA CHE HA FATTO SCALPORE
In sostanza in queste circostanze, nel silenzio della legge, o meglio, nell’impossibilità per l’amministratore di chiedere ai condomini, sulla base di una disposizione legislativa, l'anticipazione delle somme da recuperare dal comproprietario moroso, sono due le possibili soluzioni:
a)assembleare, vale a dire un accordo tra tutti i condomini (eccezion fatta per il condomino o i condomini morosi) per coprire la quota spese mancante,
salvo rimborso al termine della procedura di recupero;
b)regolamentare, ossia una clausola del regolamento di condominio contrattuale che preveda un qualcosa di simile alla deliberazione di cui si è detto nel precedente punto a).
cosa deve fare in questi casi l'amministratore
Egli, infatti, è tenuto a riscuotere i contributi condominiali e per fare ciò, la legge gli consente “ in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea”, di agire per le vie giudiziali al fine di “
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”(art. 63, primo comma, disp. att. c.c.).
in poche parole, se il moroso non paga, gli pignorano i beni, lo stipendio e se il debito supera la somma di 5.000 euro e non paga, gli pignorano anche la casa che in extremis viene venduta all'asta.
certo la procedura e' abbastanza lunga ma di solito, piuttosto che andare avanti con il decreto ingiuntivo e tutte le spese processuali, il moroso, paga prima.