La sentenza sottostante secondo me giustifica il fato che i venditori sono tenuti a produrre il certificato chiesto dagli acquirenti, mi pare che la sentenza tratti un caso simile.
Cassazione civile, Sez. II, 29.8.2011, n. 17707
Con atto di citazione notificato il 13.4.93 S.A. e il figlio, M.A., convenivano in giudizio, innanzi al
Tribunale di Livorno, S.V. e A.S., esponendo di aver acquistato da questi ultimi, con atto
20.12.1985, ciascuno la porzione di un immobile di proprietà indivisa dei convenuti stessi ( M.A.
era subentrato nella proprietà della quota del padre, M.E., che aveva originariamente acquistato in
regime di comunione legale con la moglie A. S.);
La Corte territoriale ha escluso la configurabilità della consegna di “aliud pro alio” in relazione al
difetto del certificato di abitabilità dell’immobile, oggetto della vendita intercorsa fra le parti,
applicando il disposto dell’art. 1495 c.c., in tema di vizi e mancanza di qualità della cosa venduta,
fondando tale decisione sul difetto di una specifica pattuizione contrattuale in ordine all’obbligo del
venditore di richiedere la licenza di abitabilità nonchè sul fatto che gli acquirenti, nella specie, non
avevano neppure allegato “che le caratteristiche costruttive dell’immobile impedissero il cambio di
destinazione ed il conseguente rilascio del permesso di abitabilità”.
Con tale motivazione i giudici di appello omettono, però, di dar conto dell’ indirizzo
giurisprudenziale secondo cui la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del
certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua
funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai
fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di
vendita di “aliud pro alio”, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per
la ridotta commerciabilità del bene (Cfr. Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009).
Ciao salves