tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
...ma che hai capito? possibile che per chiedere un chiarimento debba essere bollato come furbo???!!!!
Ma non ti accorgi che è una " NORMATIVA" tutta da interpretare? Per esempio, è giusto che chi ha chiesto l' adeguamento a gennaio o febbraio (prima dell' entrata in vigore della legge) debba rinunciare alla cedolare secca?
... e allora!
Ciao ciao

Aggiunto dopo 11 minuti :

P.S. Il problema per me era capire se l' adeguamento istat restava bloccato dopo l' adesione alla cedolare secca o se è viertato chiedere l' adeguamento istat PRIMA dell ' adesio ne alla cedolare secca.
Secondo voi è vietato prima e dopo. Forse è così, mi atterrò a NON CHIEDERE l' adeguamento istat ma, non ditemi che la legge è chiara.

Avevo inteso male, un po' a causa dell'insistenza sulla rinuncia all'adeguamento Istat nonostante i chiarimenti ricevuti. Non me ne volere. :confuso:

A mio modo di vedere, consentimi la puntualizzazione, la normativa, più che da interpretare è da capire. Qui ci stiamo sbattendo da un bel po' per risolvere i problemi di interpretazione, ma poco alla volta il senso della norma si chiarisce.

L'adeguamento Istat lo puoi richiedere, ma nel momento in cui aderisci alla cedolare secca, ci devi rinunciare (non perdi però quelli degli anni passati).

Nel momento in cui decidessi di tornare al regime ordinario, potrai riprendere ad applicare gli adeguamenti Istat.
 

onesense

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io non sono d'accordo.
Il 1° giugno chiedi l'aumento. Dopodiché hai ancora 6 giorni per optare per la cedolare senza rinunciare all'aumento per quest'anno.
La legge mi sembra chiara, non c'è bisogno di interpretarla
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Se opti per la cedolare secca devi rinunciare all'adeguamento istat (ed a qualsiasi altro aumento del canone) per tutto il periodo di adesione al nuovo regime, dunque se opti per il regime della cedolare sui redditi del 2011, non puoi far valere l'adeguamento per il medesimo periodo di riscossione dei canoni di locazione.

Questo è quanto dice il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

1.5. Rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone
Il locatore, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

Più chiaro di così...
 

onesense

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa tovrm, forse ero stato poco cortese nella mia risposta.

Cerco di chiarire le due ipotesi:

- secondo la tua interpretazione, mi sembra di capire, l'opzione la si esercita per tutto il 2011 (lasciando perdere gli anni successivi, che ai fini del nostro ragionamento non contano).
Quindi per tutto il 2011 non si possono chiedere aumenti (e quindi, anche gli aumenti chiesti, ad esempio, a gennaio 2011 non sono validi).

- io, invece, la penso così:
il 1° giugno chiedo l'aumento (e fin qui non ho fatto niente di scorretto)
il 5 giugno me la penso, ed esercito l'opzione.
il ragionamento non fila solo se se la richiesta di aumento PRIMA della scadenza dei termini per l'esercizio dell'opzione impedisca l'opzione stessa. Ma se così fosse, in un caso ipotetico di contratto che preveda un aumento già prestabilito l'8 aprile, avrei avuto solo 24 di tempo per decidere se esercitare o meno l'opzione?

Io continuo ad essere convinto della mia tesi, e ritengo che questo periodo transitorio di applicazione della nuova legge lasci lo spazio per la richiesta di un ultimo aumento.
Spero che il confronto continui, per arrivare ad un'interpretazione condivisa (nella speranza che la prevista circolare dell'Agenzia delle Entrate dia un'interpretazione autentica).
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Cerco di chiarire le due ipotesi:

- secondo la tua interpretazione, mi sembra di capire, l'opzione la si esercita per tutto il 2011 (lasciando perdere gli anni successivi, che ai fini del nostro ragionamento non contano).

Corretto

Quindi per tutto il 2011 non si possono chiedere aumenti (e quindi, anche gli aumenti chiesti, ad esempio, a gennaio 2011 non sono validi).

Li puoi chiedere, ma nel momento in cui aderisci al regime della cedolare secca, a mio modo di vedere, li dovresti stornare per non invalidare la scelta della cedolare secca.

- io, invece, la penso così:
il 1° giugno chiedo l'aumento (e fin qui non ho fatto niente di scorretto)
il 5 giugno me la penso, ed esercito l'opzione.
il ragionamento non fila solo se se la richiesta di aumento PRIMA della scadenza dei termini per l'esercizio dell'opzione impedisca l'opzione stessa. Ma se così fosse, in un caso ipotetico di contratto che preveda un aumento già prestabilito l'8 aprile, avrei avuto solo 24 di tempo per decidere se esercitare o meno l'opzione?

Sbagliato, hai tempo fino al 16 giugno (vedi il punto 7.1 del provvedimento), data entro la quale devi versare il primo acconto (Pagamento con F24. Il secondo acconto lo verserai entro il 30 novembre ed il saldo con la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo) se l'imposta dovuta è superiore ad Euro 257,52 (se inferiore, ma superiore ad Euro 51,65, si paga solo a novembre. Se inferiore ad Euro 51,65 non si paga alcun acconto).
Se non paghi l'acconto, non puoi accedere al regime della cedolare e devi pagare l'imposta di registro.

Io continuo ad essere convinto della mia tesi, e ritengo che questo periodo transitorio di applicazione della nuova legge lasci lo spazio per la richiesta di un ultimo aumento.

Ti sbagli. Leggiti bene il punto 1.5 del provvedimento che ti ho citato nel precedente post e capirai che non è come dici tu.

Spero che il confronto continui, per arrivare ad un'interpretazione condivisa (nella speranza che la prevista circolare dell'Agenzia delle Entrate dia un'interpretazione autentica).

:daccordo:
 

onesense

Membro Attivo
Proprietario Casa
Li puoi chiedere, ma nel momento in cui aderisci al regime della cedolare secca, a mio modo di vedere, li dovresti stornare per non invalidare la scelta della cedolare secca.

Ma questo non c'è scritto da nessuna parte :-o
Non sono d'accordo

Sbagliato, hai tempo fino al 16 giugno, data entro la quale devi versare il primo acconto
Se non paghi l'acconto, non puoi accedere al regime della cedolare e devi pagare l'imposta di registro.

Dissento anche qui: per usufruire della cedolare devi mandare la raccomandata all'inquilino dove rinunci all'aumento.
Quindi l'unica possibilità e chiedere l'aumento e poi inviare la raccomandata (ammesso che ciò sia possibile, ed è quello di cui stiamo discutendo).
Non è invece possibile aspettare il pagamento del primo acconto: questa opzione è valida solamente per i contratti per i quali non c'è obbligo di registrazione.


:daccordo:
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma questo non c'è scritto da nessuna parte :-o
Non sono d'accordo

Lo deduci dal fatto che devi rinunciare all'adeguamento del canone per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione. Quindi se hai applicato un aumento, lo dovrai stornare oppure non rientrerai nelle condizioni per poter applicare il nuovo regime.

Dissento anche qui: per usufruire della cedolare devi mandare la raccomandata all'inquilino dove rinunci all'aumento.

Certo che devi inviare la raccomandata (altro elemento inderogabile, oltre all'aumento del canone), ma qui stiamo discutendo su un'altra questione

Quindi l'unica possibilità e chiedere l'aumento e poi inviare la raccomandata (ammesso che ciò sia possibile, ed è quello di cui stiamo discutendo).

Nel momento in cui invii la raccomandata, a quell'aumento ci stai già rinunciando. Non lo puoi richiedere, altrimenti non usufruisci della cedolare secca.

Non è invece possibile aspettare il pagamento del primo acconto: questa opzione è valida solamente per i contratti per i quali non c'è obbligo di registrazione.

Invii, la raccomandata, paghi gli acconti, non paghi l'imposta di registro, dichiari l'adesione alla cedolare in sede di dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011).
Per i contratti per i quali non c'è obbligo di registrazione leggi il punto 1.3.3. del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che di seguito ti riporto:

1.3.3. Opzione nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione
Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
 

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