Questo è quanto riportato nelle istruzioni dell'unico 2014:
La
base imponibile della cedolare secca è costituita dal
canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’
aliquota
del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
È prevista anche un’
aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l’aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone
concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3,
della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative
individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia)
e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna “Utilizzo” della
sezione I del quadro RB).
Codice Utilizzo
‘8’ immobile situato in un
comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3,
art.
5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle
degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito
imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione
II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 15%”.
l'artico evidenziato in rosso cita:
art 5 c. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base
((dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis)).
Della lettura di quanto sopra mi sembra abbastanza evidente che anche i contratti per studenti universitari furi sede godono dell'aliquota agevolata cedolare al 15% per l'anno 2013.
come si evince anche da questo link di confedilizia :
http://www.confedilizia.it/TAB SINOTTICA.pdf.
Secondo me l'aliquota ridotta al 10% per i redditi 2014 vale anche per gli affitti a studenti fuori sede.