firefoxfinance

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Buonasera a tutti,
ho un dubbio relativamente all'applicazione della cedolare secca sugli affitti commerciali.
Sono proprietario di un locale commerciale categoria C/1 con contratto che scadrà il 30/11/2018...
secondo voi posso stipulare un nuovo contratto a partire da gennaio 2019 con lo stesso soggetto attuale e usufruire dell'agevolazione della cedolare???
 

Nemesis

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La legge di bilancio 2019 non è stata ancora approvata. Se venisse approvato il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, in ogni caso occorrerebbe verificare se effettivamente il contratto in essere scadrà il 30/11/2018. Il 30/11/2018 vi sarà la prima scadenza contrattuale o una successiva? Qual è l'attività che si esercita nell'immobile?
 

firefoxfinance

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L'attività svolta all'interno è di commercio al dettaglio di prodotti di ferramenta...
Il 30.11.2018 è il termine della seconda scadenza del contratto 6+6.
 

uva

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Il 30.11.2018 è il termine della seconda scadenza del contratto 6+6.

Da ciò che ho letto (Il Sole del 05/11), se il disegno di legge verrà approvato senza modifiche si potrà optare per la cedolare secca per le locazioni di negozi C/1 stipulate nel 2019.
E saranno ammessi solo i contratti "tra soggetti che il 15 ottobre 2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo".
Questo per evitare che le parti si accordino per chiudere il contratto attuale e farne uno nuovo il prossimo anno, al solo scopo di usufruire della cedolare secca.

Nel tuo caso il contratto non è stato interrotto in anticipo, perché giungerà alla sua scadenza naturale a fine novembre 2018.

Pare non sia stato disdetto da una delle parti entro il termine di legge, quindi dal 01/12/2018 si rinnoverà per ulteriori 6 anni.

Ma anche se fosse stato disdettato per impedirne il rinnovo, un nuovo contratto stipulato il 01 gennaio 2019 riguarderebbe gli stessi soggetti e lo stesso immobile del contratto precedente già in corso al 15 ottobre 2018.

Quindi ne deduco che non potresti optare per la cedolare secca.

Aspettiamo anche altri pareri, più autorevoli del mio!
 

firefoxfinance

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Da ciò che ho letto (Il Sole del 05/11), se il disegno di legge verrà approvato senza modifiche si potrà optare per la cedolare secca per le locazioni di negozi C/1 stipulate nel 2019.
E saranno ammessi solo i contratti "tra soggetti che il 15 ottobre 2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo".
Questo per evitare che le parti si accordino per chiudere il contratto attuale e farne uno nuovo il prossimo anno, al solo scopo di usufruire della cedolare secca.

Nel tuo caso il contratto non è stato interrotto in anticipo, perché giungerà alla sua scadenza naturale a fine novembre 2018.

Pare non sia stato disdetto da una delle parti entro il termine di legge, quindi dal 01/12/2018 si rinnoverà per ulteriori 6 anni.

Ma anche se fosse stato disdettato per impedirne il rinnovo, un nuovo contratto stipulato il 01 gennaio 2019 riguarderebbe gli stessi soggetti e lo stesso immobile del contratto precedente già in corso al 15 ottobre 2018.

Quindi ne deduco che non potresti optare per la cedolare secca.

Aspettiamo anche altri pareri, più autorevoli del mio!

Ho qualche dubbio in merito al rinnovo in quanto arrivato alla seconda scadenza non mi risulta che si rinnovi automaticamente a meno che non sia esplicitamente indicato nel contratto stesso
 

uva

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Ho qualche dubbio in merito al rinnovo in quanto arrivato alla seconda scadenza
Credo che il rinnovo sia automatico, se il contratto non è stato disdettato, come previsto dall'art. 28 l. 392/1978 che regola le locazioni commerciali:

Art.28. (Rinnovazione del contratto). Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
 

firefoxfinance

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Di sei anni in sei anni...
Ma il primo rinnovo è già avvenuto pertanto credo che si risolva automaticamente alla scadenza naturale del contratto...
Altrimenti se fosse come dici tu i contratti di locazione commerciale non avrebbero mai una naturale scadenza...
 

uva

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