Secondo me il tutto è un po' rischioso;
Sicuramente , e andando a ritroso..
- non si sa come verrà confermato quel provvedimento
- improbabile poter giustificare la mensilità scoperta, con tutte le condeguenze..
-non sono invece così certo che occorra dimostrare di aver mandato la raccomandata di disdetta. l'art. 29 c.1 effettivamente parla di raccomandata, ma non esclude una raccomandata a mano: e se le parti non si contraddicono.....
- sui termini della data al 15/10 i commenti giornalistici hanno sempre aggiunto la condizione
in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo".
Ora qui si potrebbe sostenere non essere stato interrotto in relazione alle nuove disposizioni, ma ben un anno prima (....) (e glissando sul dicembre....)
Ma il testo della bozza inviata al parlamento non contiene quella aggiunta, se questo è il testo definitivo inviato
Art. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale VERIFICA SU CHIAREZZA INDIVIDUAZIONE IMMOBILI
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento.
Tale regime non è applicale ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
Per cui, la vedo piuttosto dura: come dicevo nella altra discussione, c'è invece da chiedersi se sia lecita una discriminazione del genere.